Revisori Enti Locali: vietato il terzo incarico nello stesso Comune

Nella Sentenza n. 1273 del 5 ottobre 2018 del Tar Puglia, la questione controversa in esame riguarda il divieto di un terzo mandato da Revisore dei conti presso lo stesso Ente, ai sensi dell’art. 235 del Dlgs. n. 267/00, di recente novellato dall’art. 19, comma 1-bis, del Dl. n. 66/2014. I Giudici pugliesi rilevano l’esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all’organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Quindi, a fronte del tenore letterale della disposizione contenuta nell’art. 235, comma 1 del Tuel, anche nella sua formulazione originaria, i componenti dell’Organo di revisione contabile non possono svolgere l’incarico per più di 2 volte nello stesso Ente Locale; ciò a salvaguardia di un principio di rotazione, certamente in grado di contemperare tutte le esigenze in gioco.