Revisori: le novità in materia di rimborsi spese introdotte dal “Decreto Irpef” non si applica retroattivamente

Revisori: le novità in materia di rimborsi spese introdotte dal “Decreto Irpef” non si applica retroattivamente

Nella Delibera n. 107 del 19 novembre 2014 della Corte dei conti Basilicata, il Sindaco di un Comune, dopo aver richiamato il disposto dell’art. 241, comma 6-bis del Tuel, introdotto dalla Legge n. 89/14, di conversione del Dl. n. 66/14 ha chiesto se, per un Revisore in carica dal 1° gennaio 2014, ed ancora in servizio, tale limitazione decorra dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore della intervenuta modifica. La Sezione osserva che, prima della novella normativa, l’art. 3 del Dm. 20 maggio 2005 ha previsto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai componenti dell’Organo di revisione degli Enti Locali aventi la propria residenza al di fuori del Comune dove ha sede l’Ente, per assicurare la presenza necessaria o richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo le modalità di calcolo fissate dal Regolamento di contabilità ovvero, in mancanza, dalla Deliberazione di nomina o in apposita convenzione. Inoltre, è stato previsto che ai componenti del predetto Organo spettasse, ove ciò si fosse reso necessario in ragione dell’incarico svolto, anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’Organo esecutivo dell’Ente. Successivamente, l’art. 241, comma 6-bis del Tuel, introdotto dall’art. 19, comma 1-bis, lett. c), del Dl. n. 66/14, ha previsto una specifica limitazione all’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio sostenute dai componenti dell’Organo di revisione, rimborso che, ove dovuto, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.Tale norma, come suggerisce il titolo dell’intero art. 19, è tesa alla riduzione dei costi nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane. Orbene, fatte salve le previste eccezioni per le norme penali più favorevoli, la legge, in mancanza di un’inequivoca diversa volontà del Legislatore, dispone solo per l’avvenire. Il principio di irretroattività delle legge è posto a tutela della certezza del diritto, in quanto le norme sopravvenute potranno essere applicate solo a fattispecie che si siano verificate successivamente all’entrata in vigore delle stesse norme. Conseguentemente, in mancanza di tale espressa volontà normativa di individuare un diverso termine di decorrenza, la limitazione introdotta dalla citata disposizione non potrà che avere effetto dalla data di entrata in vigore dell’intervenuta modifica.


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