Sulla G.U. n. 225 del 26 settembre 2022 è stato pubblicato il Dpcm. 4 agosto 2022, recante “Modalità di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i Comuni, le Province e le Città metropolitane”.
L’art. 1 del Dpcm. informa che le Istanze di concessione di ricompense al valor militare già presentate al Ministero della Difesa entro il termine del 2 giugno 2022, sono trasmesse alla Direzione generale per il Personale militare del Ministero della Difesa entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, corredate dall’eventuale documentazione.
Ai fini della verifica della presentazione delle Istanze, fanno fede la data di accettazione apposta dall’Ufficio postale di partenza o, per le Istanze presentate per via telematica, la data e l’ora di invio del messaggio di posta elettronica attestate dal gestore del servizio.
Ai fini dell’esame delle Istanze, il Comitato per i pareri accerta la sussistenza dei requisiti e si atterrà ai criteri recati dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11, del Dlgs. luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
Il Comitato esprimerà il proprio motivato parere su ciascuna Istanza e lo trasmette alla Direzione generale per il Personale militare del Ministero della Difesa.




