Riduzione dei canoni di locazione: la Corte toscana conferma l’applicabilità ai Comuni

Nella Delibera n. 265 del 17 dicembre 2014 della Corte dei conti Toscana, la richiesta di parere in esame riguarda l’applicabilità delle disposizioni relative alla riduzione dei canoni di locazione di cui al Dl. n. 95/12, convertito dalla Legge n. 135/12, così come modificato dal Dl. n. 66/14, convertito dalla Legge n. 89/14. La Sezione afferma che la disposizione citata nella richiesta di parere – la quale dispone l’obbligo di riduzione dei canoni di affitto passivo per gli immobili istituzionali – si riferiva originariamente alle sole Amministrazioni centrali. Il successivo Dl. n. 66/14 (art. 3, comma 7), ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 4, del Dl. n. 95/12 anche agli Enti Locali. Pertanto, non v’è dubbio che quest’ultima norma sia applicabile ai Comuni, a partire dall’entrata in vigore del citato Dl. n. 66/14 (convertito dalla Legge n. 89/14). Quanto alla richiesta di che cosa debba intendersi per immobili istituzionali, sul punto la Sezione fornisce indicazioni di carattere generale che andranno poi calate nella realtà comunale. Gli immobili destinati ad uso istituzionale sono tutti quelli adibiti allo svolgimento di funzioni, servizi o attività gestite dall’Amministrazione per far fronte alle proprie finalità, quali determinate dalla legge e dallo statuto.; tali, a titolo esemplificativo, quelli dove si trovano la sede degli Uffici, delle Aziende o delle Scuole comunali. Pertanto, la Sezione conclude statuendo che occorre valutare se l’immobile sia destinato all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente e sarà cura del Comune individuare specificamente a quali immobili riferire la disposizione in oggetto.