Riduzione dei permessi sindacali: dalla Funzione pubblica una Circolare per l’applicazione dell’art. 7 del “Decreto P.A.”

Con la Circolare n. 5 del 20 agosto 2014, il Dipartimento della Funzione pubblica ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione dell’art. 7 del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, in base al quale, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle Pubbliche Amministrazioni sono ridotti del 50% per ciascuna Associazione sindacale.
Sono previste poi delle particolari disposizioni per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
La disciplina in esame rinvia alle procedure contrattuali e negoziali, proprie di ciascun ordinamento di Settore, l’eventuale modifica della ripartizione, tra le Associazioni sindacali, dei contingenti delle prerogative sindacali derivanti dall’esito della riduzione.
Per quanto riguarda gli Enti Locali, le fonti negoziali cui fare riferimento sono:
– il Ccnq. 7 agosto 1998 e successive modifiche;
– il Ccnq. 5 maggio 2014 per l’area della Dirigenza;
– il Ccnq.17 ottobre 2013 per il personale del Comparto.
Distacchi sindacali
In base alla disciplina in esame, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti alle singole Associazioni sindacali rappresentative, con esclusione delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e già attribuiti dalle rispettive disposizioni negoziali vigenti, è ridotto del 50% a decorrere dal 1° settembre 2014.
Limitatamente ai distacchi sindacali, la riduzione derivante dalla decurtazione del 50% è operata con arrotondamento dell’eventuale frazione residua all’unità superiore, mentre la decurtazione non trova comunque applicazione qualora l’Associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale.
Il contingente complessivo dei distacchi, rideterminato in virtù della riduzione del 50%, potrà essere nuovamente ripartito tra le Associazioni sindacali con le relative procedure contrattuali e negoziali. In tale ambito sarà possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.
Entro il 31 agosto 2014, tutte le Associazioni sindacali rappresentative avrebbero dovuto comunicare alle Amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti. Di conseguenza, le Amministrazioni provvederanno poi a comunicare – secondo le consuete modalità previste dai rispettivi ordinamenti – al Dipartimento della Funzione pubblica la revoca dei distacchi
Distacchi da permessi utilizzati in forma cumulata
La Circolare n. 5 in esame chiarisce che anche il numero dei distacchi cumulati, richiesti dalle Associazioni sindacali rappresentative, deve essere ridotto del 50%, ed anche in questo caso la riduzione è operata con arrotondamento dell’eventuale frazione residua all’unità superiore e non si applica nell’ipotesi di attribuzione di un solo distacco.
Analogamente ai distacchi sindacali, anche per i distacchi cumulati, entro la data del 31 agosto 2014 tutte le Associazioni sindacali avrebbero dovuto procedere alla revoca dei distacchi cumulati non più spettanti.
Rientro nell’Amministrazione dei Dirigenti sindacali
La Circolare n. 5 ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del Ccnq. 7 agosto 1998, “i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’Amministrazione”, e pertanto vanno considerati anche con riguardo alla conservazione del posto nella dotazione organica della singola Amministrazione. Ai Dirigenti sindacali che rientrano in servizio al termine del distacco, si applicano le previsioni di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 3, del citato Ccnq. 7 agosto 1998.
In particolare, il comma 1 prevede che “il dipendente o Dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito – con precedenza rispetto agli altri richiedenti – in altra sede della propria Amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra Amministrazione anche di diverso Comparto della stessa sede”.
La Circolare ha sottolineato che tale disposizione – che introduce un criterio di priorità nei processi di mobilità, anche intercompartimentale – si aggiunge alla disciplina vigente in materia di mobilità e va applicata nel rispetto dei principi ai quali si ispira questa disciplina, con particolare riferimento ai requisiti e alle competenze professionali richiesti per il trasferimento.
Permessi sindacali retribuiti
La Circolare n. 5 in commento chiarisce che la riduzione del 50% si applica anche al monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall’Amministrazione di appartenenza ai Dirigenti delle Associazioni sindacali per l’espletamento del proprio mandato e che nell’anno corrente la riduzione dei permessi sindacali deve essere effettuata secondo il metodo del calcolo pro-rata: dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014 il contingente spetta in misura piena, mentre il contingente relativo al periodo intercorrente tra il 1° settembre 2014 e il 31 dicembre 2014 deve essere ridotto nella misura del 50%.
Ne consegue che, fino alla data del 31 agosto 2014, l’Amministrazione è tenuta a concedere i menzionati permessi sindacali, qualora siano ancora disponibili in base al calcolo del monte-ore spettante per l’anno in corso, mentre a decorrere dal 1° settembre 2014, qualora in seguito alla riduzione ed alla rideterminazione del contingente le Associazione sindacali abbiano esaurito il relativo contingente a disposizione, le medesime non potranno più essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
Permessi sindacali per le Rsu
La riduzione disposta dalla norma in esame non si applica ai permessi sindacali attribuiti alle Rsu, previsti dagli artt. 2 e 4 del Ccnq. 17 ottobre 2013.
Per il personale delle aree della Dirigenza, la Circolare richiama la previsione dell’art. 9, comma 5, del Ccnq. 5 maggio 2014.
Permessi sindacali retribuiti per le riunioni di Organismi direttivi statutari
Anche il contingente complessivo dei permessi per le riunioni di Organismi direttivi statutari, nazionali, regionali, provinciali e territoriali spettanti alle singole Associazioni sindacali rappresentative attribuiti dalle disposizioni contrattuali vigenti, è ridotto del 50% a decorrere dal 1° settembre 2014.
In virtù di tale riduzione, il contingente complessivo dei predetti permessi sindacali viene rideterminato e potrà essere nuovamente ripartito tra le Associazioni sindacali con le relative procedure contrattuali.
La Circolare ricorda che, per l’anno corrente, alla rideterminazione del contingente dei permessi sindacali in questione secondo il metodo del calcolo del pro-rata provvede direttamente il Dipartimento della Funzione pubblica.
Pertanto, fino alla data del 31 agosto 2014, l’Amministrazione è tenuta ad autorizzare le richieste dei permessi sindacali sopra indicati qualora il contingente disponibile per l’anno in corso non sia stato ancora saturato. A decorrere dal 1° settembre 2014, qualora in seguito alla riduzione ed alla rideterminazione il relativo contingente a disposizione delle Associazioni sindacali sia esaurito, le medesime non potranno più essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
Modalità di recupero delle prerogative non spettanti
La Circolare n. 5 chiarisce infine che, nel caso in cui le Associazioni sindacali abbiano comunque utilizzato prerogative sindacali in misura superiore a quelle loro spettanti nell’anno, si provvederà secondo le ordinarie previsioni contrattuali e negoziali. Di conseguenza, ove le medesime Organizzazioni non restituiscano il corrispettivo economico delle ore fruite e non spettanti, l’Amministrazione compenserà l’eccedenza nell’anno successivo, detraendo dal relativo monte-ore di spettanza delle singole Associazioni sindacali il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente fino al completo recupero. Per le eventuali ore residue non recuperate per saturazione del monte-ore complessivo, l’Amministrazione procederà al recupero per equivalente.

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