Rifiuti speciali: criterio della prossimità

Nella Sentenza n. 5025 del 1°luglio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni, anche per tali rifiuti speciali deve tenersi conto del criterio della prossimità. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha affermato che i Principi di autosufficienza e prossimità sono cogenti esclusivamente per quanto riguarda lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani, ma non già per le stesse attività riguardanti i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento dello stesso. Nella Sentenza n. 10/2009, la Corte Costituzionale, seppur abbia ribadito l’esclusione della possibilità di imporre un divieto di trattamento dei rifiuti speciali provenienti da altri ambiti territoriali, ha confermato tuttavia che “nella disciplina statale l’utilizzazione dell’Impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne ‘permette’ anche altre”. I Giudici aggiungono che il cd. criterio di prossimità vale anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani. Inoltre, seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali pericolosi, né per quelli speciali non pericolosi, l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali costituisce la prima opzione da adottare.

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