Riforma Costituzionale: i contenuti della Legge che segna la fine del bicameralismo perfetto

Precedentemente noto come “Ddl. Boschi”, il testo della Legge costituzionale che decreta il tramonto del c.d. “bicameralismo perfetto” è stato pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016.

La Legge costituzionale è stata rubricata “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione”[1]. Essendo stata approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, sarà con ogni probabilità oggetto di un referendum confermativo il prossimo ottobre 2016.

Molte e trasversali le modifiche apportate alla Legge fondamentale dello Stato, la cui Parte II è stata quasi interamente investita dalla riforma, eccezion fatta per il Titolo IV avente ad oggetto la Magistratura.

Proponiamo qui di seguito una breve rassegna delle più significative novità introdotte dalla Legge in oggetto.

Art. 1 – Funzioni delle Camere

L’art. 1 delinea le nuove caratteristiche e prerogative delle due Camere, che abbandonano il tradizionale impianto che le vedeva assolvere identiche funzioni.

La nuova Camera dei Deputati – la cui composizione resta invariata – viene definita “titolare del rapporto di fiducia con il Governo”. Questa esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.

Il nuovo Senato della Repubblica invece rappresenta le Istituzioni territoriali (da qui l’espressione fatta propria da molti commentatori di “Senato delle Autonomie”) ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri Enti costitutivi della Repubblica.

Art. 2 – Composizione ed elezione del Senato della Repubblica

Il numero dei Senatori è ridotto a meno di un terzo rispetto agli attuali 315. A Palazzo Madama siederanno 95 Senatori rappresentativi delle Istituzioni territoriali e 5 Senatori nominati dal Presidente della Repubblica.

Ogni Regione (e ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano) sarà rappresentata da almeno 2 Senatori.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni è proporzionale alla popolazione residente e la durata del mandato dei Senatori coincide con quella dell’Istituzione locale presso la quale è stato eletto. La composizione di Camera e Senato è destinata dunque a viaggiare su binari e con tempi distinti e non sarà più ridisegnata in concomitanza come avviene attualmente.

La disciplina sulla modalità di attribuzione dei seggi e di elezione e sostituzione dei Senatori tra Consiglieri e Sindaci sarà dettata da una legge ordinaria.

Art. 3 – Modifica all’art. 59 della Costituzione

L’art. 3 dispone l’eliminazione della figura dei Senatori a vita. Il Presidente della Repubblica può ancora nominare 5 Senatori tra i cittadini che abbiano “illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”, ma questi resteranno in carica per 7 anni e non potranno essere nuovamente nominati.

Art. 9 – Indennità parlamentare

L’art. 9 stabilisce che l’indennità parlamentare spetti soltanto ai membri della Camera dei Deputati. Per i nuovi Senatori “delle Autonomie” non è prevista la corresponsione di alcuna indennità per l’esercizio del mandato.

Art. 10 – Procedimento legislativo

L’art. 10 delinea il nuovo iter per l’approvazione delle leggi. Le 2 Camere continueranno ad esercitare congiuntamente la funzione legislativa soltanto laddove si discutano:

  • leggi costituzionali;
  • leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;
  • referendum popolari o altre forme di consultazione;
  • leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli Organi di governo, le “funzioni fondamentali” dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
  • leggi relative alla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
  • norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di Senatore.

In tutti gli altri casi, le leggi saranno approvate dalla Camera dei Deputati e il Senato potrà solo formulare osservazioni da sottoporre all’attenzione dell’altro ramo del Parlamento.

Per ulteriori dettagli relativi ai nuovi iter di approvazione delle leggi, si rimanda – oltre che alla consultazione integrale dell’art. 10 in commento – agli artt. 12, 13 e 16.

Art. 11 – Iniziativa legislativa

L’art. 11 stabilisce che il Senato ha facoltà, ove deliberato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, di chiedere alla Camera di discutere (entro il termine di 6 mesi) un disegno di legge. Lo stesso art. 11 novella l’istituto delle leggi di iniziativa popolare, elevando da 50.000 a 500.000 il numero di firme necessarie per avviare l’iter.

Vengono inoltre gettate le basi per nuove forme di consultazione popolare ad oggi non previste dal ns. ordinamento, quali i referendum propositivi e d’indirizzo. Questi saranno disciplinati da legge ordinaria.

Art. 14 – Modifica dell’art. 74 della Costituzione

L’art. 14 dispone che, laddove il Presidente della Repubblica decida di avvalersi della propria facoltà di non promulgare in prima istanza la legge di conversione di un decreto e di inviare un messaggio motivato alle Camere per chiedere una nuova deliberazione, il termine per la conversione del dl. passi da 60 a 90 giorni.

Art. 15 – Modifica dell’art. 75 della Costituzione

L’art. 15, intervenendo sull’art. 75 della Costituzione, introduce una deroga alle norme in materia di quorum per i referendum. Viene infatti stabilito che la proposta soggetta a referendum sia “approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da 800.000 elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime Elezioni della Camera dei Deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.

Artt. 17-18 – Guerra, amnistia e indulto

Gli artt. 17 e 18 dispongono che la sola Camera dei Deputati possa deliberare (a maggioranza assoluta) lo stato di guerra e promulgare leggi di amnistia e indulto.

Art. 21 – Modifiche all’art. 83 della Costituzione in materia di Delegati regionali e di quorum per l’Elezione del Presidente della Repubblica

L’art. 21 modifica la norma relativa all’Elezione del Presidente della Repubblica, abrogando il comma che prevedeva la partecipazione di 3 Delegati per ogni Regione (e 1 per la Valle d’Aosta) e stabilendo che, a partire dal quarto scrutinio, sia sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea e, dal settimo scrutinio, “la maggioranza dei tre quinti dei votanti”.

Art. 25 – Fiducia al Governo

L’art. 25 stabilisce che sarà la Camera dei Deputati l’unica che avrà facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo.

Art. 28 – Soppressione del Cnel

L’art. 28, abrogando l’art. 99 della Costituzione, sopprime il “Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro” (Cnel). Le modalità operative per gestire il superamento di quest’ultimo sono dettate dall’art. 40 della Legge in commento.

Art. 29 – Abolizione delle Province

L’art. 29 segna il definitivo tramonto delle Province, che vengono ufficialmente eliminate dal novero degli Enti costitutivi della Repubblica enunciati nel Titolo V della Costituzione. Quanto già operato nei fatti dalla Legge n. 56/2014 (“Legge Delrio”), viene dunque “costituzionalizzato” attraverso una modifica dalla Legge fondamentale dello Stato.

Art. 30 – Modifica all’art. 116 della Costituzione

L’art. 30, intervenendo sull’art. 116 della Costituzione, interviene in materia di c.d. “regionalismo differenziato”. Innanzitutto, viene ampliato l’ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle Regioni a Statuto ordinario.

Nella nuova formulazione si parla di: disposizioni generali e comuni per le politiche sociali; politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale; commercio con l’estero e governo del territorio. Affinché questa attribuzione possa perfezionarsi viene però fissata una condizione: la Regione deve essere in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. Infine, l’iniziativa della Regione interessata non è più considerato un presupposto necessario per l’attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo una condizione eventuale. L’attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge approvata da entrambi i rami del Parlamento, senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell’intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 31 – Modifica dell’art. 117 della Costituzione

L’art. 31 ha per oggetto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni di cui all’art. 117 della Costituzione. Nello specifico, viene soppressa la competenza concorrente con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e regionale. E’ inoltre introdotta la c.d. “clausola di supremazia”, in virtù della quale la legge statale – su proposta del Governo – può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell’interesse nazionale.

Art. 33 – Modifica dell’art. 119 della Costituzione

L’art. 33 inserisce, nel tessuto della Carta costituzionale, la nozione di “fabbisogni standard”. L’art. 33 è stato infatti integrato dalla seguente previsione: “Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni”.

Art. 34 – Modifica all’art. 120 della Costituzione

Le modifiche apportate all’art. 120 della Costituzione implicano che, prima di potersi sostituire agli Organi degli Enti territoriali che non abbiano rispettato norme e trattati internazionali o che si trovino in situazioni di grave pericolo, il Governo debba acquisire, “salvi i casi di motivata urgenza”, il parere del Senato, che deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 35 – Limiti agli emolumenti dei componenti degli Organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza

L’art. 35 dispone che l’importo delle indennità di Presidenti, Consiglieri e Assessori regionali non possa superare quello attribuito al Sindaco del Comune Capoluogo di Regione.

Art. 37 – Elezione dei Giudici della Corte costituzionale

L’art. 37 stabilisce che – anziché nominare congiuntamente 5 Giudici della Corte Costituzionale come avviene attualmente – Camera e Senato nominino rispettivamente 3 e 2 membri della stessa.

Art. 41 – Entrata in vigore

La Legge costituzionale è in vigore 16 aprile 2016. Le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dalla prossima Legislatura, eccezion fatta per gli artt. 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono invece di immediata applicazione.

di Veronica Potenza

Endnotes:
  1. Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione”: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediPermalink?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-15&atto.codiceRedazionale=16A03075&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario&tipoProvvedimento=*