Riforma della contabilità degli Enti Locali: gli equilibri finanziari nel bilancio armonizzato

I nuovi principi contabili, sanciti definitivamente ad opera del Dlgs. n. 126/14, riscrivono completamente anche l’articolo sugli equilibri di bilancio.
Secondo le disposizioni introdotte dal correttivo, il bilancio di previsione deve presentare un pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa, il cui saldo finale non può essere negativo. L’applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo di amministrazione o il recupero del disavanzo concorrono al raggiungimento di tale equilibrio complessivo. Il nuovo art. 162, comma 6, prevede dunque l’avanzo corrente quale entrata rilevante.
Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate anche prima dell’approvazione del rendiconto, attraverso l’iscrizione di posta contabile in entrata nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una Relazione documentata del Dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’Ente.
L’impiego di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto comporta l’obbligo di verifica da parte della Giunta, la quale entro il 31 gennaio è tenuta a verificarne l’esistenza sulla base di un preconsuntivo e ad approvare l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione.
Nel caso in cui la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto fosse inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’Ente è tenuto ad apportare immediatamente le necessarie variazioni di bilancio.
Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai Dirigenti se previsto dal Regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal Responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio, tali variazioni sono di competenza della Giunta.
Dal 2015, le previsioni di competenza di spese correnti sommate a trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate d’ammortamento di mutui e prestiti (al netto dei rimborsi anticipati), non potranno superare le previsioni di competenza dei primi 3 Titoli dell’Entrata, dei contribuiti per il rimborso del debito e dell’avanzo di competenza di parte corrente e non potranno avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nei principi contabili.
Nelle partite finanziarie (Titolo V Entrata e Titolo III Uscita) sono iscritte le operazioni di acquisto/alienazione di obbligazioni, di concessione/riscossione crediti e di pagamento dei costi dei derivati relativi alla quota capitale (e non agli interessi). Poiché il saldo negativo deve essere finanziato con risorse correnti, lo stesso concorre all’equilibrio di cui all’art. 162, comma 6, Tuel. Il saldo positivo, invece, è destinato al rimborso anticipato del debito o al finanziamento degli investimenti.
In deroga al principio generale, si prevedono solo alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dei meccanismi di flessibilità previsti nei principi contabili: tra queste, si rammenta la possibilità di utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti (vedasi par. 9.10 del principio relativo alla programmazione di bilancio, e par. 3.13 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria in tema di Iva sulle cessioni immobiliari).
di Anna Guiducci
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