Rimborso illegittimo di spese legali ad un dipendente che era debitore verso il Comune: assolto il Segretario generale

by Redazione | 08/06/2021 9:15

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 278 del 20 ottobre 2020

Oggetto

Assoluzione del Segretario generale di un Comune, accusato di aver rimborsato, illegittimamente, spese legali ad un dipendente (debitore verso l’Ente): modifica Sentenza di condanna della Sezione territoriale per la Puglia n. 61/2019.

Fatto

Nel luglio 2012, la Giunta di un importante Comune (50.000 abitanti) dispone la liquidazione delle spese legali conseguenti all’assoluzione, in sede penale, di un dipendente dell’Ente. Lo stesso dipendente però era stato condannato nel 2007 a pagare al Comune un importo di oltre Euro 300.000, “che risultava in corso di recupero, con notevoli difficoltà”. 

La Procura contabile contesta il danno al Segretario generale del Comune che aveva partecipato alla seduta di Giunta (che aveva approvato la liquidazione delle spese legali), per “aver omesso, quanto meno, con colpa grave, di attivarsi perché fosse impedito il pagamento…nella piena consapevolezza delle condizioni debitorie del beneficiario e per essere lo stesso …. nominato Responsabile del procedimento di esazione della predetta decisione”. Era stato rilevato inoltre che il Segretario generale “avesse dato opportune istruzioni scritte al Funzionario incaricato, per evitare l’esborso in questione, dando luogo alla compensazione dei debiti e crediti reciproci”. La Procura contabile aveva citato il Segretario generale a rifondere l’Ente per un danno di Euro 30.000, “tenuto conto dall’apporto causale del Responsabile del Servizio addetto che, tuttavia, era stato ritenuto non grave”. 

I Giudici di 1° grado (Sentenza n. 61/2019) accolgono parzialmente la richiesta della Procura, riducendo l’importo del danno ad Euro 10.500. 

Il Dirigente presenta ricorso, che viene accolto, con proscioglimento e riconoscimento, a carico del Comune, delle spese legali per Euro 2.000, per i 2 gradi di giudizio.

Sintesi della Sentenza 

Il Dirigente sostiene che, “in quanto ormai in pensione e quindi, da un lato non più legato all’Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio e, dall’altro, non più nella posizione di sovra ordinazione nei confronti del soggetto che aveva erogato il rimborso, a sua volta, pienamente al corrente della situazione debitoria del beneficiario e della esigenza di recupero a suo carico, anche a fronte delle indicazioni ricevute in precedenza e riguardanti la proposta di transazione concernente le somma in questione”. La sua difesa evidenzia l’assenza “di contestazioni all’autore del fatto generatore del danno, con la conseguenza che lo stesso appellante non potrebbe essere chiamato a rispondere in via asseritamente sussidiaria per culpa in vigilando, senza considerare che tale forma di correità riguarderebbe solo il caso di concorso di condotte plurisoggettive dolose e colpose”. 

I Giudici ricordano che il Giudice territoriale “ha ritenuto l’appellante responsabile del danno derivante al Comune per la mancata compensazione del credito vantato verso il proprio Dirigente con il debito nascente dal rimborso delle spese allo stesso spettante a seguito dell’assoluzione intervenuta nell’ambito di procedimento penale a suo carico”. Sottolineano che “la condotta rilevante ai fini della decisione è stata individuata, essenzialmente, nel non aver impartito opportune direttive scritte al Funzionario deputato alla concreta liquidazione delle somma dovute ai vari creditori, pur nella piena consapevolezza della particolare situazione debitoria di cui è dipesa la fattispecie in rassegna, non essendo stato il credito vantato dall’interessato portato in detrazione a favore dell’Amministrazione locale, in analogia con quanto avvenuto in passato”. Il Collegio, “pur condividendo la ricostruzione dei fatti contenuti nella Sentenza in esame, tuttavia si discosta dalle conclusioni, avendo riguardo, sia alla reale efficienza causale del comportamento omissivo ascritto al Segretario generale, nella sua qualità di vertice dell’Area alla quale era preposto il dipendente competente all’erogazione, sia alla sua colorazione psicologica, ai fini dell’affermazione della responsabilità erariale”. La conclusione dei Giudici è che “il ruolo di coordinamento e di supervisione assegnata al titolare del competente Servizio, attraverso il conferimento di un incarico di alta professionalità, le elevate competenze allo stesso delegato o comunque rientranti nella specifica qualifica nonché le attività di Responsabile, a vario titolo, svolte per diversi anni nel Settore interessato, sono tali da escludere che vi fosse necessità da parte del Segretario generale di rinnovare le indicazioni scritte, già espresse qualche mese prima a proposito degli stessi rimborsi”. Inoltre, come rilevato dai Giudici di primo grado, “ai fini della Pronuncia assolutoria relativa a una parte del danno azionato, l’ampia delega attuata con determinazione segretariale nei confronti del Funzionario ha prodotto un sostanziale (se non formale) trasferimento in blocco delle responsabilità dell’intera Area, in coerenza con il disegno organizzativo dell’Ente, messo in atto per fronteggiare la situazione eccezionale di carenza di organico della fascia apicale, cui si è sopperito conferendo incarichi plurimi ad interim ai 2 solo Dirigenti in servizio, incluso il Segretario generale, perciò destinatario di gravi compiti in un Comune che non può essere definito di piccole dimensioni”. In conclusione, i Giudici d’appello ritengono “che la mancata adozione di istruzioni scritte, da parte del Segretario generale, non può essere ritenuta, nel caso in specie, determinante ai fini dell’esborso, né tale condotta potrebbe esser qualificata in termine di colpa grave, alla luce delle complesse situazioni rilevate all’interno dell’Ente per le numerose e contrastate procedure di rimborso pendenti e tenuto conto delle difficoltà organizzative che hanno caratterizzato le posizioni dirigenziali delle Aree in cui era strutturato il Comune”. 

Commento

In un Comune di medio/grandi dimensioni è praticamente impossibile che il Segretario generale abbia la possibilità di seguire, passo per passo, l’esito di ogni “pratica”. Dalla lettura della Sentenza si rileva che diversi Uffici erano a conoscenza del “debito” che il dipendente aveva verso il proprio Comune, ed in particolare il Dirigente che aveva emesso il mandato di rimborso. Sono comunque mancati tutti i controlli interni, anche se i Giudici di appello convengono che l’organizzazione del Comune era carente per la mancanza di Dirigenti, sopperita con incarichi ad interim.

di Antonio Tirelli

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