Rimborso spese legali Amministratori: la Corte Lazio si esprime sull’interpretazione della clausola di salvaguardia

Nella Delibera n. 58 del 6 luglio 2018 della Corte dei conti Lazio, viene chiesto un parere sulla corretta interpretazione della clausola “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” contenuta nell’art. 86, comma 5, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), riferita all’ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli Amministratori locali da parte degli Enti Locali di appartenenza.

La Sezione rileva che le clausole di invarianza finanziaria devono essere interpretate nel senso che la Pubblica Amministrazione può provvedere alla copertura attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, in modo che sia salvaguardato “il complessivo equilibrio finanziario dell’Ente, almeno per la parte corrente, e non l’invarianza della singola voce di spesa che è partecipe di quell’equilibrio”, incorrendosi altrimenti nella difficoltà di rapportare l’invarianza finanziaria ad uno specifico parametro, risultante del tutto carente riguardo ad una voce di spesa nuova.

La copertura delle nuove spese è contabilmente regolare e legittima se, e nei limiti in cui, trovi capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, in modo da non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’Ente. Sono vietate soltanto le decisioni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri che risultino ulteriori ed esorbitanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che, a legislazione vigente, sono indispensabili a garantire gli equilibri.  Pertanto, la disposizione interpretata, non impedisce di per sé un eventuale aggravio di spesa, purché questo sia “neutralizzato”, ossia compensato contabilmente alla luce di altre disposizioni produttive di risparmi di spese o di maggiori entrate, essendo precluso ricorrere a tal fine all’approvazione di debiti fuori bilancio.