Rimborso spese legali Amministratori

Nella Delibera n. 7 del 24 gennaio 2018 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione della locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” prevista dall’art. 86, comma 5, del Dlgs. n. 267/00, il quale prevede la possibilità di rimborso delle spese legali derivanti da cause giudiziali conseguenti all’espletamento del loro mandato. La Sezione, richiamando la propria precedente Delibera n. 33/16, ha chiarito che, con riferimento alla suddetta locuzione, deve intendersi che “non sia consentita, sulla base del novellato art. 86, comma 5, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce in esame allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all’organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute dall’Ente Locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne”.

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