Riparte l’Armonizzazione contabile degli Enti Locali in Sicilia

La Regione Siciliana è tornata sui suoi passi. Dopo aver “tentato” il rinvio al 1° gennaio 2016 dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali e rispettivi Enti ed Organismi strumentali, probabilmente alla luce delle numerose impervie e controverse problematiche rilevate, non ultimi i profili di illegittimità – come evidenziati in questa sede in numerose occasioni – l’Ars ha modificato la Lr. n. 9/15 e, di fatto, eliminato per gli Enti Locali la facoltà di rinviare al 2016 l’applicazione dell’armonizzazione.
E’ stata infatti approvata la Lr. 9 luglio 2015 (Ddl. n. 997), ancora in corso di pubblicazione sulla G.U. regionale, rubricata “Modifiche alla Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di votoper le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali”, che all’art. 1 (“Modifiche alla Legge regionale 7 maggio 201, n. 9”), comma 2, apporta delle modifiche all’art. 6, comma 10, della Lr. n. 9/15.
In breve, si ricorda che l’art. 6, comma 10, della “Finanziaria regionale 2015” aveva modificato il comma 3 dell’art. 11 della precedente Lr. n. 3/2015 – rubricato “Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio” – nella cui prima formulazione prevedeva che “gli altri Enti di cui all’art. 1 del Decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal medesimo Decreto legislativo n. 118/2011e successive modifiche ed integrazioni con propri atti”.
Il testo originario del richiamato art. 11, comma 3, della Lr. n. 3/2015, faceva riferimento alla possibilità di rinviare l’adozione del Piano dei conti integrato, l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, nonché l’adozione del bilancio consolidato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.
A seguito dell’emendamento apportato dall’art. 6, comma 10, della Lr. n. 9/15 – secondo il quale “per gli Enti Locali e per i relativi Enti e Organismi strumentali, resta fermo quanto previsto dall’art. 79 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, su decorrenza e modalità di applicazione delle relative disposizioni, che dovrà comunque avviarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016” – come poi confermato con la Circolare n. 18 dall’Assessorato all’Economia della Regione Siciliana, a decorrere dal 15 maggio 2015 gli Enti Locali siciliani sono stati legittimati a rinviare al 2016 l’applicazione dell’armonizzazione.
Come in altre occasioni evidenziato, se da un lato la Circolare n. 18 citata aveva confermato la possibilità di rinviare al 2016 l’applicazione della riforma contabile, pur senza fornire alcuna indicazione circa le modalità e i tempi attraverso i quali gli Enti avrebbero potuto procedere, dall’altro la Commissione Arconet, nel tentativo di consolidare le poche certezze circa la condotta da seguire per la gestione del bilancio 2015, alle quali gli Enti siciliani potevano fare riferimento nel tumultuoso e confuso quadro normativo, si era prodigata a confermare comunque l’applicazione, a tutti gli Enti Locali siciliani che avessero voluto continuare ad adottare per l’esercizio finanziario 2015, la valenza dell’intera disciplina nazionale di cui al Dlgs. 118/11 e soprattutto al Dm. Mef 2 aprile 2015, agevolazioni incluse.
Le modifiche all’art. 6, comma 10, della Lr. n. 9/15, recentemente apportate dall’Ars con la Lr. 9 luglio 2015, cambiano definitivamente lo scenario, mettendo fine ad una querelle bizantina tanto nei contenuti quanto nella forma.
L’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge in parola, infatti, sostituisce l’art. 6, comma 10, lett. b), che già sostituiva l’art. 11, comma3, della Lr. 3/15, ora disponendo che “gli Enti Locali, i loro Enti e Organismi strumentali, gli Enti strumentali regionali e i loro Organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal Decreto legislativon. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso Decreto legislativo a decorrere dall’esercizio finanziario 2015”.
Dal tenore letterale della norma appena introdotta emerge chiara la volontà del Legsialtore siciliano di eliminare di ogni riferimento all’art. 79 del Dlgs. n. 118/11, che tanti dubbi di legittimità aveva sollevato, oltre che al termine di avvio in opzione del 1° gennaio 2016.
Piuttosto, la nuova disposizione, richiamando quanto disposto all’art. 11, comma 2 – che fa esplicito riferimento all’applicazione a decorrere dal 2016, per l’Ente Regione Siciliana, dell’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, dell’adozione del Piano dei conti integrato, nonché dell’adozione del bilancio consolidato, restringe le facoltà di rinvio. Quindi, gli Enti Locali siciliani non potranno più rinviare l’applicazione dell’intera riforma a decorrere dal 1° gennaio 2016 ma, come (quasi) tutti gli altri Enti Locali italiani, dovranno adeguarsi al nuovo sistema contabile a decorrere dall’esercizio corrente (o meglio, riprendere la strada dell’applicazione dal 1° gennaio 2015 già iniziata e poi bruscamente interrotta con l’approvazione della Lr. n. 9/15), potendo rinviare al 2016 soltanto l’adozione del Piano dei conti integrato, della contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato.
La nuova versione della norma fa riferimento ai Titoli I (“Principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali”), Titolo IV (“Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale”) e Titolo V (“Disposizioni finali e transitorie”), essendo questi soltanto applicabili agli Enti Locali – mentre il Titolo II e il Titolo III sono dedicati, rispettivamente, agli Enti del Servizio sanitario nazionale, e alle Regioni.
La diretta conseguenza di quanto appena descritto è rappresentata dalla necessità, per tutti gli Enti Locali siciliani che ancora, avvalendosi della facoltà di rinviarla, avevano interrotto il loro percorso di adeguamento alla riforma, di riprendere urgentemente il passo, trovandosi, allo stato attuale, in una situazione tanto critica quanto paradossale.
Come oramai è risaputo, il percorso triennale di adeguamento alla riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali prevede numerose tappe importanti che, semplificando, potremmo così riassumere:
- Applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;
- Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015;
- Rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- Determinazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- Determinazione del “Fondo pluriennale vincolato”;
- Applicazione del principio della programmazione ma con facoltà di redigere la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
- Approvazione del Dup 2016-2018 (termine rinviato al 31 ottobre 2015);
- Adozione dei vecchi schemi di bilancio e di rendiconto a fini autorizza tori;
- Adozione dei nuovi schemi di bilancio e di rendiconto a fini conoscitivi;
- Applicazione della vecchia disciplina per le variazioni di bilancio, tranne che per l’adeguamento del “Fondo pluriennale vincolato” e il riaccertamento straordinario;
- Adozione della vecchia disciplina dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria.
Tra quelli sopra evidenziate, certamente il riaccertamento straordinario dei residui costituisce il momento più delicato, tanto per l’indubbia complessità operativa, quanto per la sua crucialità nell’ambito dell’intera riforma contabile.
Va da sé che gli Enti siciliani, venuta meno la facoltà di rinvio della riforma e stante il disposto dell’art. 3, del Dlgs. n. 118/11, sarebbero tutti soggetti al rischio di commissariamento. Il citato art. 3 del Dlgs. n. 118/11, infatti, prevede che tutti gli Enti Locali sono tenuti ad approvare il riaccertamento straordinario dei residui contestualmente all’approvazione del rendiconto di gestione, pena lo scioglimento anticipato dell’Organo consiliare. In proposito, si ricorda che l’art. 2, comma 1, del Dl. n. 78/15 aveva prorogato al 15 giugno scorso i termini per l’approvazione del riaccertamento straordinario.
L’eventuale sanzione da applicare per il ritardo accumulato rispetto alla dead line (la procedura di scioglimento di cui all’art. 141, comma 2, del Tuel) è da ritenere probabile abbia tempi di attivazione non immediati, visto anche la storica lentezza di avvio sperimentata in Sicilia. Meglio sarebbe comunque un chiarimento sul punto dall’Assessorato alle Autonomie locali ed alla Funzione pubblica, competente in via speciale rispetto alle Prefetture nel territorio siciliano.
Operativamente, ai sensi dell’art. 3, del Dlgs. n. 118/11, il riaccertamento straordinario dei residui deve essere operato in data 1° gennaio 2015, sul quadro dei residui attivi e passivi “cristallizzato” con il consuntivo 2014. A prescindere dalle eventuali sanzioni applicabili, la contestualità delle 2 operazioni (consolidamento prima e riaccertamento straordinario dei residui poi) è presupposto essenziale e in alcun modo derogabile affinchè possa essere garantito la corretta transizione dal regime contabile all’altro. Tale contestualità, al di là del significato letterale del termine peraltro connesso alla prevista (in questo caso ipotetica) sanzione, deve intendersi ai fini contabili come “sequenzialità”, vale a dire quale gestione contabile senza soluzione di continuità: dalla data di deliberazione del rendiconto alla data di operazione del riaccertamento straordinario non può intervenire “gestione” sui residui attivi o passivi. Questo implica che se dalla data di approvazione del consuntivo ad oggi sono stati pagati e riscossi, rispettivamente, residui passivi e attivi, l’Ufficio Ragioneria dell’Ente dovrà ricostruirne la gestione risalendo, a ritroso, fino alla data di deliberazione del consuntivo.
Quindi, i tanti Enti siciliani che al momento della pubblicazione della Lr. n. 9/15, avendo già approvato il rendiconto e contestualmente il riaccertamento straordinario ex art. 3 del Dlgs. n. 118/11 e successivamente revocato la Delibera giuntale del riaccertamento straordinario, sono ora chiamati ad una rapida riadozione, con le riconciliazioni di cui sopra sulla gestione dei residui, mentre gli Enti Locali che tale passaggio non hanno fatto ancora sono adesso chiamati ad adempiere.
Per inciso, nell’incerto quadro normativo sopra evidenziato, è fondamentale proporre negli atti citati tutte le prove delle obiettive condizioni di incertezza nell’applicazione delle disposizione dell’armonizzazione, create dallo stesso regolatore (il Legislatore regionale rispetto a quello nazionale), così da limitare al massimo le eventuali responsabilità che i ritardi accumulati rispetto al crono programma dei lavori 2015 potrebbero generare.
di Riccardo Compagnino e Nicola Tonveronachi
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