by Redazione | 14/12/2021 13:51
Sulla G.U n. 284 del 29 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto 15 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante i “Criteri di ripartizione delle risorse del ‘Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2021’”.
In particolare, il Decreto stabilisce per l’anno 2021 i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del “Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi” di cui all’art. 9, comma 9, del Dl. n. 66/2014.
Avranno accesso al Fondo nell’anno 2021 i Soggetti aggregatori iscritti nell’Elenco istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del predetto Decreto, che soddisfano i requisiti ex “art. 2 – Requisiti di accesso al Fondo per l’anno 2021”.
Per accedere al “Fondo”, il Soggetto aggregatore deve inviare, all’indirizzo di Posta elettronica certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it, entro il 31 gennaio 2022, un’Istanza firmata digitalmente, conforme ai Modelli che saranno pubblicati all’interno dell’apposita Sezione “Soggetti aggregatori” del Portale www.acquistinretepa.it[1].
Il Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi provvederà alla verifica dei requisiti e dei dati pervenuti.
Al termine dell’Istruttoria, sarà adottata la Determinazione finale di ripartizione del “Fondo”, con l’indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e la relativa quota assegnata. L’Allegato “A”[2] del Decreto riporta le percentuali di ripartizione del “Fondo” per il calcolo della quota-requisito e il coefficiente regionale di ponderazione. L’Allegato “B”[3] invece riporta gli ulteriori elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del “Fondo” specifici per l’anno 2021.
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