Con un Comunicato pubblicato l’11 gennaio 2018 sul proprio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, ha fornito una precisazione relativa ad una scadenza dettata dal comma 6 dell’art. 41-bis del Dl. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. “Decreto Enti Locali” o “Manovrina”)[1].
Ricordiamo che l’art. 41-bis, aggiunto in sede di conversione, ha messo sul tavolo 5 milioni di Euro per l’anno 2017, 15 milioni per il 2018 e 20 milioni di Euro per il 2019, al fine di stimolare gli investimenti pubblici nella Zona a rischio sismico 1, la più esposta.
Per farlo, sono stati messi a disposizione dei Comuni siti in quest’area dei contributi per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche.
La precisazione fornita riguarda il termine ultimo entro il quale i Comuni beneficiari di tali contributi dovevano affidare la progettazione. Posto che la norma dispone che questo dovesse avvenire “entro 3 mesi decorrenti dalla data di emanazione del Decreto di cui al comma 3”, il Viminale ha evidenziato il fatto il Provvedimento in questione sia stato dallo stesso Dicastero emanato, di concerto con il Mef, lo scorso 13 dicembre 2017. La data da prendere come riferimento è dunque quella e non il 27 dicembre 2017, data della pubblicazione in G.U. del Decreto stesso.
Di conseguenza, per non incorrere nella revoca del contributo da parte del Ministero dell’Interno – così come previsto dai commi 128 e 129 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 – i Comuni dovranno affidare la progettazione delle opere finanziate entro, e non oltre, il 13 marzo 2018.
- Dl. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. “Decreto Enti Locali” o “Manovrina”): https://www.entilocali-online.it/decreto-enti-locali-le-novita-introdotte-dalla-legge-conversione/