Riscossione: ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito

Nell’Ordinanza n. 23809 del 28 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte stabilisce che il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, e anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’Amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere. Quindi, è del tutto irrilevante la questione della produzione nel giudizio di opposizione delle cartelle esattoriali, come pure è irrilevante la questione della corrispondenza o meno della conformità delle copie delle relate di notificazione delle cartelle agli originali. La presenza di contestazioni del curatore, in caso di domanda di ammissione sulla base di ruoli esecutivi, postula semmai l’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, comma 2, del Dpr. n. 602/1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al Giudice tributario.
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