L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 17 febbraio 2015, pubblicato sul proprio sito web istituzionale, avente ad oggetto “Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del Dpr. 29 settembre 1973, n. 602”, ha approvato il Modello di avviso di intimazione previsto dall’art. 50, del Dpr. n. 602/73, necessario per la ripresa dell’esecuzione forzata se essa non è iniziata entro 1 anno dalla notifica della cartella di pagamento.
L’Allegato 1 al Provvedimento in commento, al quale rinviamo per ulteriori approfondimenti, contiene il Modello utile per la ripresa dell’esecuzione.
L’Agenzia delle Entrate ha successivamente evidenziato le motivazioni giuridiche del Provvedimento, la cui principale consiste nel disposto dell’art. 50, comma 2, del Dpr. n. 602/73, sopra commentato, il quale stabilisce che l’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni dalla data della predetta notifica.
L’art. 29, comma 1, lett. e), del Dl. n. 78/10, prevede che la notifica del sopra citato avviso deve essere effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica di un avviso di accertamento, nonché degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del citato art. 29, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/10.
La notifica dell’avviso di intimazione è parimenti prevista dall’art. 9, comma 3-ter, Dl. n. 16/12, con riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, Dl. n. 16/12.
L’avviso di intimazione è stato revisionato dal punto di vista grafico, al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati al suo interno contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l’utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all’Agente della riscossione.
E’ stato inserito sul frontespizio dell’avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall’Agente della riscossione gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso. L’inserimento di tale prospetto consente l’utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.
L’avviso di intimazione prevede altresì una Sezione riservata all’Agente della riscossione, nella quale vengono forniti al debitore ulteriori informazioni e chiarimenti.
Per ogni ulteriore chiarimento, rinviamo alla consultazione del Documento di prassi in commento.