Nella Sentenza n. 1891/02/15 del 1° giugno 2015 della Ctp Lecce, un Comune ha notificato una cartella di pagamento Tares ad un contribuente, nello specifico un albergatore, annullata dai Giudici aditi per difetto di motivazione.
I Giudici hanno osservato che la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15638/04, ha stabilito che, in merito alla cartella esattoriale Tarsu, deve sempre sussistere una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione in relazione ai presupposti ed alle finalità dell’atto.
Alla cartella di pagamento sono applicabili i principi generali in materia di motivazione previsti per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3, della Legge n. 241/90, anche
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