È stato pubblicato nella G.U. n. 252 del 29 ottobre 2014 un Decreto Mef, recante “Modalità procedurali per l’affidamento all’Agente della riscossione territorialmente competente dell’attività di notifica”.
Il Decreto in parola prevede le modalità mediante le quali sono effettuate notifiche su richiesta delle Autorità straniere, da parte dell’Agente della riscossione territorialmente competente.
Di seguito andiamo ad illustrare le varie disposizioni che sono state emanate dal Mef.
Art. 1 – Definizioni
L disposizione precisa che si intende per:
- “servizio di collegamento”, la struttura presso il Dipartimento delle Finanze (Df), Direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale (Dltff), indicata nel Dm. Mef 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali;
- “richiesta di notifica”, la richiesta pervenuta o rivolta agli altri Stati membri secondo il formulario-tipo approvato dal Regolamento Ue n. 1156/12.
Art. 2 – Assistenza per le richieste di notifica degli altri Stati membri
L’Autorità richiedente di uno Stato membro può chiedere l’assistenza per la notifica nel caso in cui non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica nello Stato membro in cui essa risiede, oppure quando la notifica reca difficoltà sproporzionate. Il “servizio di collegamento” invia ricevuta della documentazione consegnata e ne controlla la regolarità formale entro 7 giorni dalla ricezione. Nel caso di documentazione incompleta, può richiederne la sua integrazione. Per eventuali ricerche del codice fiscale, il servizio si avvale del Sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 3 – Modalità di affidamento all’Agente della riscossione dell’attività di notifica
Il “servizio di collegamento” trasmette, tramite Posta elettronica certificata, all’Agente della riscossione territorialmente competente per essere consegnato al destinatario: la richiesta di notifica pervenuta; l’originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare; una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari delle notifiche, contenente i riferimenti normativi in base ai quali viene effettuata l’attività di notifica e le informazioni sulla procedura da attivare nel caso in cui il destinatario intenda contestarne la regolarità; ogni altro elemento utile ai fini della notifica.
L’art. 3 prevede che il destinatario possa richiedere la documentazione in una lingua diversa da quelle ufficiali utilizzate nell’Unione Europea, anche se ai fini dell’affidamento della notifica rileva la prima consegna fatta dal “servizio di collegamento”.
Art. 4 – Adempimenti dell’Agente della riscossione
L’Agente della riscossione deve dare notifica della documentazione entro 6 mesi dalla ricezione, oppure entro un diverso termine previsto dall’Autorità richiedente.
Inoltre, sono previsti una serie di adempimenti formali da parte dell’Agente della riscossione, per l’analisi dei quali rinviamo alla lettura del Documento.
Art. 5 – Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri
I Comuni, le Province e le Regioni, rispettati i requisiti di cui al comma 1, inviano telematicamente al “servizio di collegamento” la richiesta di notifica a cui deve essere allegata l’originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare. Successivamente, viene esaminata la correttezza formale della richiesta formulata, la quale viene inoltrata – unitamente ai documenti di cui è richiesta la notifica – all’Autorità adita dell’altro Stato membro Ue. Se una richiesta non può essere trasmessa tramite la rete “Ccn”, la stessa viene inviata per posta raccomandata o elettronica. In tal caso, la richiesta di notifica deve essere firmata dal Responsabile o da un Funzionario, debitamente autorizzato a tal fine, del suddetto “servizio di collegamento”.
Art. 6 – Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che stabiliscono un’assistenza reciproca più ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure stabilite dal Dlgs. 4 marzo 2014, n. 29, il “servizio di collegamento” presso il Dipartimento delle Finanze (Df), Direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale (Dltff), provvede alla notifica secondo le procedure vigenti nell’ordinamento nazionale.
Può essere prevista, in sede di convenzione, la possibilità da parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell’Agenzia delle Entrate.