Nella Sentenza n. 4574 del 6 marzo 2015 della Corte di Cassazione, un contribuente ricorre contro il Concessionario della riscossione che ha emesso una cartella di pagamento in seguito all’estinzione del processo per inattività delle parti, ritenendo applicabile il termine di prescrizione di 10 anni di cui all’art. 2953, del Codice civile.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto inapplicabile il termine di prescrizione di 10 anni del diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, per diretta applicazione dell’art. 2953 del Cc., in quanto tale norma è applicabile soltanto quando vi è una sentenza
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