Nell’Ordinanza n. 20605 del 29 settembre 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che il termine di 10 giorni di cui all’art. 8, comma 4, della Legge n. 890/1982 (nel testo di cui al Dl. n. 35/2005, convertito, con modifiche, nella Legge n. 80/2005, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”) – in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al comma 2 del medesimo art. 8 – deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e, quindi, computato secondo il criterio di cui all’art. 155, comma 1, del Cpc., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155, comma 5, del Cpc., con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.