Riscossione: nuovi chiarimenti del Mef sulle modalità di rateazione degli importi dovuti

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze la Risoluzione 17 aprile 2020, n. 3/Df, rubricata “Atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità di rateazione delle somme dovute. Quesito.

Con la Risoluzione in commento il Ministero fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di rateazione, da parte degli Enti Locali, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.

In via preliminare, il Mef ricorda che l’art. 1, commi da 796 a 801, della Legge n. 160/2019, disciplina le modalità con cui gli Enti Locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate devono concedere la rateazione in discorso. Tali modalità possono essere derogate dai Comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta circa la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti di cui all’art. 52, del Dlgs. n. 446/1997, ovverosia l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.

Quindi, poiché la riscossione e, conseguentemente, anche la rateazione delle entrate non rientrano fra le materie sottratte all’autonomia degli Enti, sono proprio gli Enti stessi a disciplinare nei propri Regolamenti le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivo, posto che il Legislatore ha tenuto in primo piano, non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente, in osservanza dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 212/2000 (“Statuto del contribuente”), il quale prescrive alle Amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Tale Principio è stato confermato anche dall’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha inoltre rimarcato che il Principio della potestà regolamentare degli Enti Locali di cui al citato art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 è di ordine generale e che in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge[1][1]. Del resto – prosegue il Ministero – le modalità di rateazione stabilite dal comma 796 sono da applicarsi “in assenza di una apposita disciplina regolamentare”.

Poi, il Dipartimento si sofferma sul contenuto del comma 797, secondo il quale la durata massima per la dilazione dei debiti di importo superiore a Euro 6.000,01 non deve essere inferiore a 36 rate mensili.

Nel solco di quanto già espresso in sede di “Telefisco 2020”, il Mef ritiene che questo “limite” sia l’unico che non possa essere derogato con la potestà regolamentare.

Le medesime considerazioni valgono anche per le somme dovute a seguito della notifica degli atti di accertamento prima che essi divengano esecutivi, vale a dire:

  • entrate tributarie: decorso il termine utile per la proposizione del ricorso;
  • entrate patrimoniali: decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione.

Per ultimo, il Ministero riporta una importante precisazione nel caso in cui l’Ente abbia affidato la riscossione coattiva all’Agente nazionale della riscossione (“AdE-R”). Con riferimento alle somme affidate all’Agente nazionale, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell’art. 19 del Dpr. n. 602/1973, ma l’art. 26 del Dlgs. n. 46/1999, in materia di rateazione delle entrate diverse dalle Imposte sui redditi, disponendo l’applicazione del citato art. 19, dà comunque facoltà all’Ente creditore di determinare diversamente le modalità di rateazione. In tal caso, l’Ente ne deve dare comunicazione all’Agente della riscossione competente sulla base della sede legale dell’Ente stesso creditore. Ai sensi dell’art. 26, comma 1-bis, del Dlgs. n. 46/1999, le nuove modalità di rateazione producono effetti dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.


[1][2] Ordinanza Consiglio di Stato n. 4989/2001.

Endnotes:
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  2. [1]: #_ftnref1