Riscossione: sottoscrizione del ruolo

Ctp di Caltanisetta, Sentenza n. 1117/01/14 del 29 dicembre 2014
Nella fattispecie in esame, un Agente della riscossione non ha effettuato direttamente la chiamata in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, ovvero dell’Ente impositore che materialmente ha formato il ruolo oggetto della controversia.
Successivamente, prendendo in esame l’eccezione proposta dal ricorrente in merito alla nullità dell’atto impugnato per mancanza di sottoscrizione, i Giudici hanno osservato che l’art. 12, comma 4, del Dpr. n. 602/73, stabilisce che “il ruolo è formato dall’Ufficio delle Imposte per ciascun Comune del distretto e per ciascuna imposta ed è sottoscritto dal Capo dell’Ufficio medesimo o da
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