Riscossione tributi locali: non serve l’iscrizione all’Albo per le attività di supporto

Nella Sentenza n. 424 del 24 marzo 2016, il Tar Puglia si è pronunciato in merito a un bando con cui un Comune ha avviato una pubblica gara, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 Dlgs. n. 163/06, per l’affidamento dei servizi di supporto alla “Gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie comunali”, ivi compresi gli eventuali Tributi di futura istituzione.

Alla gara hanno partecipato 8 imprese, 3 delle quali (compresa l’aggiudicataria e la seconda classificata)  non erano in possesso della iscrizione all’Albo previsto dall’art. 53 del Dlgs n. 446/97. Si tenga presente che l’oggetto dell’appalto in questione era l’attività di supporto alla “Gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie comunali” (Ici, Imu, Tarsu, Iuc, Tosap, Icp e Dpa), non l’affidamento di una concessione del “Servizio di gestione, accertamento e riscossione di imposte e tasse locali”. Non veniva pertanto in rilievo l’attribuzione di funzioni pubbliche.

Per questa ragione, i Giudici pugliesi hanno escluso la necessità del requisito dell’iscrizione all’Albo laddove non si abbia per oggetto una concessione del servizio di riscossione e quindi il materiale introito di somme dovute all’Ente.

L’attività puramente strumentale, propedeutica, preordinata alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione costituisce dunque attività diversa dalla riscossione in senso stretto, in quanto non comporta la delega al privato della potestà pubblicistica, connessa alla riscossione di somme per conto dell’Ente.

L’eventuale previsione, contenuta nella lex specialis, della obbligatoria iscrizione all’Albo con riferimento alla attività di mero supporto darebbe dunque luogo ad illegittimità della stessa disciplina di gara per evidente sproporzione. Ne consegue che correttamente la legge di gara nella fattispecie in esame non ha richiesto detto requisito.