Nella Delibera n. 8 del 6 febbraio 2019 della Corte dei conti Piemonte, un Comune chiede un parere in merito alla copertura di spese derivanti da Sentenza esecutiva in assenza di un “Fondo contenzioso” già accantonato dall’Ente. La Sezione rileva che l’accantonamento di risorse per il pagamento degli oneri previsti da una Sentenza di condanna sia necessario al fine di preservare gli equilibri di bilancio, atteso che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il “Dissesto finanziario” è rappresentata da Sentenze che determinano per l’Ente l’insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell’anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 del Dlgs. n. 267/2000). Peraltro, la Sezione precisa che, in presenza di contenziosi di ingente valore, l’Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei medesimi, ai fini di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative Sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio. Tali accantonamenti devono necessariamente essere già posti in essere nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della Sentenza di condanna la quale, essendo de iure esecutiva, non rientra più tra le fonti delle cd. “passività potenziali”, ma tra quelle dei debiti da riconoscere fuori bilancio, in assenza di una specifica copertura finanziaria. Infine, la Sezione pone in evidenza che l’art. 1, comma 443, della Legge n. 228/2012, prevede che, “in applicazione dell’art. 162, comma 6, del Tuel, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”.