Risorse destinate al trattamento accessorio: istituzione di nuove posizioni organizzative e limite di spesa

Nella Delibera n. 63 del 27 luglio 2017 della Corte dei conti Sardegna, viene chiesto se l’Ente in questione possa conferire nuovi incarichi di posizioni organizzative derogando al limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15. La Sezione sottolinea che la richiesta di parere in esame non è più attuale per sopravvenuta abrogazione della norma oggetto del quesito.

La Sezione chiarisce poi che il limite di spesa cui sono soggette le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio si applica indistintamente all’ammontare complessivo delle risorse a tal fine destinate. Quindi, tanto le risorse del bilancio imputate al “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” (art. 15 del Ccnl 1° aprile 1999), quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, presentano le medesime caratteristiche funzionali di destinazione, ed essendo idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo, sono soggette alla medesima disciplina vincolistica. Inoltre, la Sezione pone in evidenza che il limite di spesa deve essere applicato all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti. Non sono ammesse deroghe al limite di spesa complessivo, come si evince anche dall’art. 23, comma 3, del Dlgs. n. 75/17 che, pur ammettendo la possibilità che siano destinate apposite risorse alla componente variabile dei “Fondi per il salario accessorio”, lascia fermo il limite delle risorse complessive stabilito nel precedente comma 2. Dunque, nel caso di specie l’Ente in questione non può nel 2017 incrementare, superando il corrispondente importo determinato per il 2016, l’ammontare da destinare complessivamente al trattamento accessorio al fine di finanziare nuove posizioni organizzative.