Risparmi da buoni pasto e straordinari nei fondi decentrati: i chiarimenti della RgS per la corretta modalità di determinazione

La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 11/2021, ha reso chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell’art. 1, comma 870, della Legge n. 178/2020.
Come noto, la citata disposizione della “Legge di bilancio 2021”, ha previsto che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da “Covid-19”, i risparmi, accertati a consuntivo, delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle P.A. nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio possono finanziarie nell’anno 2021, nell’ambito della Contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Detti risparmi, conseguiti a fronte delle spese attese e che non state effettuate a causa dell’emergenza epidemiologica, devono essere certificati dall’organo di controllo dell’Ente (i Revisori dei conti). La disposizione precisa altresì che tale destinazione avviene in deroga ai limiti del trattamento del salario accessorio sancito dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.
La RgS, con la Circolare in commento, interviene a dare risposta ai dubbi, posti dalla carente formulazione della disposizione, circa le modalità di calcolo dei risparmi. In particolare, individua una vera e propria scansione delle operazioni da effettuare (“Scheda telematica A”).
In primo luogo, deve essere determinata la quantificazione dei risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale e dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020. A tal fine, la Circolare chiarisce che i risparmi sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) e la spesa effettivamente sostenuta per tali finalità nel medesimo esercizio finanziario.
Il passaggio successivo, per ciascuna di queste tipologie di risparmio, è rappresentato dalla predisposizione di un Prospetto analitico da inviare all’Organo di controllo per la certificazione.
Dopodiché, una volta acquisita la certificazione, i risparmi possono essere destinati, in deroga all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, ai corrispondenti fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di Contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del Ccnl.
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