Ritardata pubblicazione della Relazione di fine mandato

Nella Delibera n. 128 del 7 novembre 2019 della Corte dei conti Piemonte, la Sezione chiarisce che la ritardata pubblicazione della Relazione di fine mandato, avvenuta ben oltre la data di svolgimento delle consultazioni elettorali, comporta la violazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, con conseguente irrogazione, da parte dell’Ente, della sanzione prevista dal comma 6 del medesimo articolo di legge a carico del Sindaco uscente. In particolare, l’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, come modificato dall’art. 11 del Dl. n. 16/2014, impone a Comuni e Province di redigere una Relazione di fine mandato contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato. Il comma 2 del predetto articolo stabilisce in particolare che “[l]a Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del Servizio finanziario o dal Segretario generale, è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre 15 giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’Organo di revisione dell’Ente Locale e, nei 3 giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La Relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di revisione dell’Ente Locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”. Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Dlgs. n. 149/2011 secondo cui, “[i]n caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’Ente, della Relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del Servizio finanziario del Comune o al Segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle 3 successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della Relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’Ente”. Infine, la Sezione pone in evidenza che l’art. 4, comma 6, del Dlgs. n. 149/2011, oltre alle predette sanzioni, dispone che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’Ente, della Relazione di fine mandato, “il Sindaco è […] tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della Relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’Ente”.
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