Ritardo nel pagamento di tributi: il Comune non puó rinunciare alle sanzioni

by Redazione | 28/10/2014 9:14

Nella Delibera n. 106/14, la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, si è espressa sul caso di un Consiglio comunale che ha deliberato di concedere ai contribuenti che non hanno pagato la Tia 2012 e la Tares 2013 entro le scadenze stabilite, la possibilità di pagare i suddetti tributi entro il 30 giugno 2015 senza applicare le sanzioni e gli interessi di legge.

Il Sindaco ha chiesto alla Sezione se è possibile per l’Ente impositore rinunciare alle somme maturate e maturande a titolo di interessi, per mancato pagamento dei tributi Tia e Tares entro le scadenze stabilite, nonché rinunciare alle relative sanzioni. La Sezione ha osservato che sul punto è consolidato il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, sicché l’Ente impositore non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai Tributi non versati alle scadenze stabilite.

I Magistrati hanno chiarito che il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, corollario dei principi costituzionali contenuti negli artt. 23, 53 e 97, della Costituzione, nel ns. ordinamento risulta derogabile soltanto in forza di disposizioni legislative eccezionali che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, possono sacrificare gli interessi tutelati dai citati artt. 53 e 23, della Costituzione, in favore di altri interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore.

Con specifico riferimento alla Tia e alla Tares, la Sezione ha rilevato che i 2 prelievi, anche se aventi discipline diverse, costituiscono un’entrata tributaria, in quanto la fonte dell’obbligazione è la legge che ne disciplina i presupposti, i soggetti passivi, i criteri di quantificazione del Tributo e le procedure di accertamento, senza lasciare spazio all’autonomia negoziale dell’Ente impositore. Quindi, la Tia e la Tares integrano obbligazioni di natura tributaria e della medesima natura sono anche gli interessi maturati sulle medesime somme, attesa la natura accessoria di detta obbligazione rispetto a quella principale, e le sanzioni applicate.

L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria deve essere ricondotta ai principi di capacità contributiva e imparzialità nell’azione della Pubblica Amministrazione, che sono espressione del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari. Di conseguenza lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori, non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla Legge.

La valenza del principio anche per le Regioni e le autonomie locali è confermata dall’art. 119, della Costituzione che, dopo la riforma del Titolo V, prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni stabiliscano e applichino Tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Tra i citati principi rientra quello dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria.

Da quanto sopra deriva che il Comune non può rinunciare a sanzioni ed interessi relativamente alla Tares e alla Tia.

Non sono contrari al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria gli strumenti deflativi del contenzioso o di definizione concordata dei tributi, introdotti dal Legislatore al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di conciliare le esigenze sottese al principio d’indisponibilità dell’obbligazione tributaria con altre esigenze altrettanto rilevanti quali, ad esempio, quelle della certezza dei rapporti giuridici, della sollecitudine nella riscossione delle somme dovute o del buon andamento dell’attività amministrativa. Gli istituti sopra menzionati rappresentano deroghe che, in quanto applicabili alle sole ipotesi e secondo le modalità rigorosamente circoscritte dal Legislatore, confermano la vigenza del principio. La Sezione ha aggiunto che anche nell’accertamento con adesione e nella conciliazione giudiziale deve rispettarsi il principio d’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, nel caso in cui tale principio non venga rispettato il funzionario che opera in nome e per conto del Comune può essere ritenuto responsabile di danno erariale.

In conclusione l’Ente impositore non può rinunciare alle somme maturate e maturande a titolo d’interessi per mancato pagamento Tia e Tares entro le scadenze stabilite e alle relative sanzioni.

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