Ritenute Irpef su appalti a prevalente uso di manodopera: chiarimenti su corretta imputazione in caso di diversi committenti e decorrenza

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine all’art. 4 del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019 (vedi commento all’interno della presente Rivista), norma che ha inserito, dopo l’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, l’art. 17-bis, recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del ‘reverse charge’ per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, stabilendo che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

In pratica, l’art. 17-bis ha introdotto, a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’Impresa appaltatrice o affidataria e dalle Imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’Impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.

Inoltre, ha previsto altresì che, “al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle Imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’art. 18, comma 1, l’Impresa appaltatrice o affidataria e le Imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’Impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un Elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.

La norma quindi pone a carico dell’Impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e obbliga il committente alla verifica del versamento.

A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all’Impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

Atteso e ricordato tutto quanto sopra, in merito alle questioni specifiche l’Agenzia ha precisato in primo luogo che, stante l’obbligo previsto nel comma 2 della nuova norma di trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”, la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata) dovrà essere effettuata “sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)”.

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi, l’Agenzia ha ritenuto che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento “alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.