Nella Sentenza n. 448 del 24 luglio 2018 della Ctp Modena, la questione controversa riguarda la rottamazione delle liti fiscali pendenti.
I Giudici rilevano che l’art. 11 del Dl. n. 50/2017, disciplinava la “definizione agevolata” delle controversie tributarie, ovvero nel dettaglio:
– al comma 1 faceva riferimento alle controversie in cui era solo parte l’Agenzia delle Entrate, prevedendo che potevano essere definite con presentazione di domanda entro il 20 settembre 2017;
– al comma 9 precisava che per le controversie definibili i termini di impugnazione sono sospesi.
Il Legislatore, in sede di conversione del Decreto, con la Legge n. 96/2017 entrata in vigore il 24 giugno 2017, ha introdotto, all’art. 11, il comma 1-bis, prevedendo anche per i Comuni la facoltà di definire le liti pendenti, previa adozione di apposito Regolamento comunale.
Nel caso di specie, il Regolamento è stato approvato dal Comune in questione il 31 luglio 2017 e pertanto le liti definibili erano quelle pendenti a tale data. Di conseguenza, essendo stata la controversia in esame riguardante Tributi locali definita con Sentenza passata in giudicato il 18 maggio 2017, cioè prima del 24 giugno 2017, e soprattutto, prima del 31 luglio 2017, non può essere considerata lite definibile.
La “definizione agevolata” avrebbe potuto riguardare solo le liti fiscali pendenti a quella data. In conclusione, non si può aderire alla definizione agevolata della lite fiscale se la Sentenza è già passata in giudicato alla data di approvazione del Regolamento comunale.