Sanzione per utilizzo in compensazione di credito Iva inesistente: non si applica se è già stato recuperato e sanzionato in ambito accertativo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 36/E dell’8 maggio 2018, ha chiarito che, in caso di utilizzo in compensazione di un credito Iva inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele Dichiarazione ed illegittima detrazione ai sensi degli artt. 6, comma 6, e 5, comma 4, del Dlgs. n. 471/97, non deve essere irrogata anche l’ulteriore sanzione di cui all’art. 13 comma 5, del medesimo Decreto, prevista a seguito del successivo utilizzo in compensazione del credito Iva inesistente.
Una diversa soluzione avrebbe infatti l’effetto di punire la medesima violazione:
- una prima volta, sanzionando la contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito d’imposta (o l’indicazione di un maggior credito) ex 5, comma 4, e 6, comma 6, del Dlgs. n. 471/97 (sanzioni tra loro cumulabili in progressione), oltre al recupero del minor credito spettante;
- una seconda volta, contestando le indebite compensazioni effettuate negli anni successivi, applicando la sanzione di cui all’art. 13, comma 5, del medesimo Decreto, e recuperando il credito utilizzato in compensazione.
Fermo restando quindi il recupero del minor credito nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, “le compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere più contestate ai sensi del citato art. 13, né recuperate”.
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