Scavalco di eccedenza: è possibile negare l’autorizzazione al dipendente ?

Testo del quesito

Un Comune ha chiesto l’autorizzazione per utilizzare un nostro dipendente a svolgere attività lavorativa presso altro ente (unione) mediante l’istituto dello ‘scavalco di eccedenza’ ex art 1, comma 557 della Legge n. 311/2004.

E’ possibile negare l’autorizzazione al dipendente ? in quali casi ? Qual è la normativa di riferimento ?”.

La risposta dei ns. esperti:

La fattispecie dello “scavalco di eccedenza” di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, rappresenta una disciplina normativa speciale, ed in quanto tale prevalente rispetto alla disciplina generale che introduce, nel ristretto ambito di efficacia dell’istituto, una deroga al Principio relativo all’unicità del rapporto di lavoro pubblico ex art. 53, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001.

Come chiarito dal Consiglio di Stato con il Parere n. 2141/2005, la norma in questione, per quanto riguarda i rapporti tra le parti interessate (le 2 Amministrazioni e il dipendente) configura una situazione simile nei sui aspetti essenziali a quelle che consentono l’espletamento di altra attività lavorativa da parte del lavoratore part-time. Pertanto, per ragioni di coerenza sistemica, le lacunosità della norma sono colmabili applicando la vigente disciplina prevista per il lavoro a tempo parziale (vedasi, attualmente, art. 53, comma 7, del Ccnl. “Funzioni locali”), con eccezione delle norme che risultano incompatibili, in relazione al rapporto di lavoro con l’Ente di origine, che resta a tempo pieno.

In coerenza con ciò, si deve ritenere ferma l’osservanza della regola, di diretta derivazione del Principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, secondo cui l’utilizzazione presso altri Enti Locali è consentita solo allorché – e nei limiti in cui – le prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

La verifica di insussistenza di situazioni ostative riconducibili a quanto sopra indicato subordina la possibilità di utilizzo ex comma 557 all’autorizzazione dell’Ente presso cui il lavoratore espleta la prestazione a tempo pieno, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001.

Alessio Tavanti