Scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa

Nella Sentenza n. 6435 del 26 settembre 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici hanno affermato che, in sede di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, gli elementi indicativi del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per concretezza ed essere anzitutto assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica. Inoltre, i Giudici hanno sottolineato che l’art. 143, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel (nel testo novellato dall’art. 2, comma 30, della Legge n. 94/2009), richiede che gli elementi capaci di evidenziare la sussistenza di un rapporto tra l’organizzazione mafiosa e gli Amministratori dell’Ente considerato infiltrato devono essere “concreti, univoci e rilevanti” ed assumere una valenza tale da determinare “un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati”.

Gli elementi indicativi del condizionamento criminale devono come detto caratterizzarsi per concretezza ed essere anzitutto assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’Ente Locale.