Scioglimento per infiltrazione mafiosa: valutazione non atomistica dei fatti

Nella Sentenza n. 4026 del 17 giugno 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che la valutazione ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa deve essere non atomistica ma complessiva, in ordine non soltanto a singoli episodi, ma soprattutto ai collegamenti tra fatti, persone e andamenti nel tempo dell’Amministrazione locale. Le mafie costituiscono una minaccia asimmetrica e fortemente adattabile a tempi, luoghi, relazioni fra persone e operatori economici: la scomposizione atomistica della valutazione condurrebbe quindi a non cogliere il “valore aggiunto negativo” della contaminazione mafiosa, che non è statica ma dinamica e non è mai rigida ma variamente adattabile. Si richiede in altri termini che la valutazione costituisca “bilanciata sintesi e non mera somma dei singoli elementi stessi”. Inoltre, i Giudici pongono in evidenza che lo scioglimento degli Organi comunali per infiltrazioni mafiose è strumento di tutela della collettività, a carattere preventivo e non sanzionatorio, nei casi in cui gli elementi raccolti sulla infiltrazione e contaminazione mafiosa nella conduzione della cosa pubblica determinano una emergenza straordinaria che richiede una misura di carattere straordinario. Infatti, si verifica la situazione in cui l’esito del voto democratico – unica regola possibile per il governo di una Amministrazione pubblica – è risultato, a seguito della approfondita indagine della Commissione ispettiva, condizionato o comunque contaminato da gruppi mafiosi, talché esponenti locali eletti e attività dell’amministrazione in carica appaiono influenzati da regole e logiche che contrastano totalmente con i principi costituzionali della democrazia rappresentativa e della trasparenza e buon andamento. Ogni voto, ogni Amministratore eletto con l’influenza della mafia, deve allora comportare una risposta dello Stato tanto straordinaria quanto lo è la sottrazione del potere di governo a chi formalmente lo ha conquistato con le Elezioni ma che, nella sostanza, piega il risultato elettorale in danno, diretto o indiretto, della collettività degli onesti a vantaggio delle cosche dominanti.

Consiglio di Stato – Sentenza n. 4026 del 2019