Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa

Nella Sentenza n. 434 del 14 agosto 2019 del Tar Abruzzo, la questione controversa riguardava l’illegittimità del provvedimento con il quale un Sindaco aveva intimato lo sgombero di terreni di proprietà dell’Ente occupati sine titulo da alcuni soggetti (i ricorrenti). I Giudici hanno affermano che le riforma introdotte dalla Legge n. 142/1990 e dal Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) hanno comportato l’affermazione di un Principio generale in ordine alla distinzione delle funzioni, tra quelle di indirizzo politico e quelle di gestione dell’amministrazione pubblica, riservate queste ultime alle figure amministrativo-dirigenziali; considerato che l’attività di sgombero di proprietà comunali non ha il minimo contenuto “politico” trattandosi di attività di mera gestione, la competenza è propria del dirigente.
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