“Servizi ambientali”: in G.U. il Dlgs. n. 49/14 con la revisione del Sistema “Raee”

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 73 del 28 marzo 2014 (S.O. n. 30) il Dlgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della Direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)”.

Il Decreto, recependo una Direttiva comunitaria del 2012, dispone la revisione dell’intero Sistema  “Raee” (“Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”) con lo scopo, da un lato, di prevenire e ridurre gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e, dall’altro, di ridurre gli impatti negativi e migliorare l’efficacia dell’uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile.

Destinatari del Decreto sono principalmente i produttori e i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tuttavia si segnala che alcune delle disposizioni relative alla raccolta differenziata, il ritiro e il trasporto di questo tipo di rifiuti (artt. da 12 a 19) contengono indicazioni e novità di interesse anche per i Comuni, oltre che – ovviamente – per i gestori dei servizi in questione.

In particolare l’art. 12, rubricato “Raccolta differenziata dei Raee domestici”, dispone che, al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei “Raee” provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti, mediante il

raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi indicati nell’art. 14, e di sottoporli al trattamento adeguato di cui all’art. 18, “i Comuni assicurano la funzionalità e l’adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei Raee provenienti dai nuclei domestici e l’accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei Raee di conferire gratuitamente i Raee prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i Raee”.

Tale raccolta differenziata deve riguardare – in via prioritaria – le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6 dell’Allegato III del Dlgs. in commento.

Ai sensi del successivo art. 12, spetta ai produttori l’onere di organizzare e gestire sistemi di raccolta differenziata dei “Raee” professionali, sostenendone i relativi costi. Questi possono però – sempre con oneri a proprio carico e previa convenzione con l’Ente Locale interessato – avvalersi dei Centri di raccolta comunali.

Questi gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla norma:

  1. fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei “Raee” provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg l’anno per abitante;
  2. dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45%, calcolato sulla base del peso totale dei “Raee” raccolti in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nei 3 anni precedenti.

Inoltre, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, il quantitativo dei “Raee” raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta (vigente a partire dal 1° gennaio 2019) pari al 65% del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nei 3 anni precedenti o – in alternativa – deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all’85% del peso dei “Raee” prodotti nel territorio nazionale.

Per quanto riguarda il ritiro dei “Raee” conferiti nei Centri di raccolta, si segnala che – ai sensi dell’art. 15, comma 2 – le Associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, le Associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, l’Anci e il Centro di coordinamento dovranno stipulare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs., un Accordo di programma, con validità triennale, che disciplinerà le modalità e i tempi di tale ritiro in maniera tale che venga condotto in maniera omogenea sull’intero territorio nazionale.

Questi stessi soggetti dovranno inoltre – una volta sentito il Comitato di indirizzo – definire, con un secondo Accordo di programma (da stipulare sempre entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto), le modalità di ritiro e raccolta dei “Raee” conferiti ai distributori ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 3, e i rispettivi oneri.

Si segnala infine che, ai sensi del comma 2, art. 41, del Dlgs., “le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente Decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.