Servizi assicurativi: dall’Anac i chiarimenti per consentire la partecipazione delle Imprese estere alle gare
by Redazione | 16/04/2020 13:30
Con il Comunicato del Presidente 1° aprile 2020,
depositato presso la Segreteria del Consiglio il 6 aprile 2020, l’Anac ha
fornito chiarimenti in ordine alla partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento
dei Servizi assicurativi da parte delle Imprese estere.
Preliminarmente, l’Authority ha richiamato le
proprie precedenti Delibere n. 2/2013 e n. 618/2016, concernenti l’affidamento
di Servizi assicurativi, nonché la Delibera n. 1228/2017 di approvazione del
Bando-tipo n. 1/2017, che fornisce indicazioni operative sulla compilazione del
disciplinare di gara afferente in generale all’affidamento di servizi e di
forniture.
Con il Comunicato in esame l’Anac ha ritenuto
opportuno:
- raccomandare
alle stazioni appaltanti di ammettere al confronto competitivo anche le Imprese
di assicurazione estere, debitamente autorizzate ad operare in Italia, che
autodichiarino, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, il possesso del
fatturato relativo allo specifico rischio oggetto dell’affidamento, sebbene
quest’ultimo nel Paese di origine sia classificato in un ramo diverso rispetto
a quello indicato negli atti di gara;
- ricordare
che il concetto di “servizio analogo”, e parimenti quello di “fornitura
analoga”, deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine
tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico
sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli
imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato
attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa
raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità;
- rappresentare
che le Imprese di assicurazione estere, allo stesso modo degli operatori economici
nazionali, possono comprovare lo svolgimento dei servizi analoghi tramite l’Elenco
dichiarativo di cui all’Allegato XVII del Dlgs. n. 50/2016, fornendo, a
comprova di quanto dichiarato, il certificato di regolare esecuzione rilasciato
dal committente pubblico o la dichiarazione sostitutiva rilasciata da quello
privato, in lingua italiana o in lingua originale con traduzione giurata in
lingua italiana. Al riguardo, potrà essere ritenuta idonea una documentazione
limitata agli elementi principali del negozio giuridico, dai quali possano
desumersi con certezza i contraenti, l’oggetto e l’importo del contratto;
- ricordare
che, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016, il fatturato minimo
annuo richiesto non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto,
calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;
- ricordare
che la suddivisione in lotti deve avvenire, di regola, sulla base della
tipologia di rischio da assicurare per tener conto della possibile
specializzazione produttiva per rami delle singole Imprese di assicurazione
(responsabilità civile, infortuni, malattia, tutela legale, cauzioni ecc). Per
quanto riguarda i lotti relativi a rischi omogenei per rami assicurativi, sarà
necessario valutare l’opportunità di definire un numero di lotti tale da
garantire soglie minime dimensionali senza raggiungere dimensioni che possano
rivelarsi proibitive per un numero consistente di concorrenti.
Source URL: https://www.entilocali-online.it/servizi-assicurativi-dallanac-i-chiarimenti-per-consentire-la-partecipazione-delle-imprese-estere-alle-gare/