“Servizi Demografici”: al via i Moduli standard multilingue introdotti in attuazione del Regolamento Ue sulla libera circolazione dei cittadini

Con la Circolare n. 2 del 14 febbraio 2019, il Ministero dell’Interno-Direzione centrale per i Servizi Demografici, ha fornito chiarimenti relativi alla recente entrata in vigore del Regolamento (Ue) 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini.
Il citato Regolamento, vigente dal 16 febbraio 2019, ha introdotto una serie di semplificazioni amministrative volte a minimizzare gli oneri che gravano in capo ai cittadini comunitari che abbiamo necessità di presentare taluni documenti pubblici alle Autorità di altri Stati membri dell’Unione.
I documenti interessati dal Provvedimento, che variano a seconda dell’ordinamento giuridico nazionale, sono in generale quelli volti ad attestare:
- a) nascita;
- b) esistenza in vita;
- c) decesso;
- d) nome;
- e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata;
- h) scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata;
- i) filiazione;
- j) adozione;
- k) domicilio e/o residenza;
- l) cittadinanza;
- m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle Autorità del suo Stato membro di cittadinanza.
Per i documenti citati, è stato introdotto un sistema di esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe (ad es. “apostille’) e di semplificazione delle formalità relative alle copie autenticate ed alle traduzioni di documenti pubblici quando le copie autenticate o le traduzioni siano richieste dalle Autorità del Paese dell’Ue ricevente, fatta salva la possibilità, a richiesta, per chi voglia, “di utilizzare altri sistemi applicabili in uno Stato membro relativamente alla legalizzazione o formalità analoghe”.
Il Regolamento non si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle Autorità di un Paese terzo, né al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle Autorità di un altro Stato membro.
In merito alla traduzione dei documenti, l’art. 1, par. 2, prevede l’introduzione di “Moduli standard multilingue da utilizzare come supporto per la traduzione e allegati ai documenti pubblici nazionali relativi alla nascita, all’esistenza in vita, al decesso, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), all’unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata), al domicilio e/o alla residenza e all’assenza di precedenti penali”.
Tali Moduli sono stati redatti in ciascuna delle lingue ufficiali delle Istituzioni dell’Unione e riproducono il contenuto dei documenti pubblici cui sono allegati. Richiedendoli, la persona avente diritto ad ottenere il documento pubblico può sottrarsi all’incombenza di effettuare una traduzione dei documenti stessi.
La Circolare ministeriale ha precisato che i Moduli in questione non hanno alcun valore legale autonomo e possono essere utilizzati solo in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati. I Moduli in questione sono reperibili sul “Portale europeo della Giustizia elettronica” (https://ejustice.europa.eu/home.do) alla voce “Moduli dinamici – Documenti pubblici” e sul Portale “European e-Justice” (https://beta.e-justice.europa.eu) nelle Sezioni “I tuoi diritti, Documenti pubblici” e “Ricorso alle vie legali, Moduli online, Documenti pubblici”.
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