“Servizi Demografici”: gli adempimenti dei Comuni in vista del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

E’ stato pubblicato sulla G:U. n. 167 del 19 luglio 2016 il Dpcm. 12 maggio 2016, in materia di “Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane”.

Si richiama l’attenzione dei Comuni sulle disposizioni di cui all’art. 2 che prevedono che, per le esigenze connesse allo svolgimento del Censimento permanente della popolazione, ciascun Amministrazione comunale è tenuta a gestire e aggiornare il Piano topografico e il Piano ecografico con riferimento al territorio di propria competenza e ad assicurarne l’adozione per gli adempimenti di competenza, con particolare riguardo alle funzioni di Anagrafe e di Stato civile.

Tempi e modalità operative per l’aggiornamento dei Piani citati saranno fissati dall’Istat attraverso la pubblicazione di specifiche Istruzioni tecniche. Lo stesso Istat convaliderà la conformità degli aggiornamenti effettuati rispetto a quanto specificato nelle Istruzioni tecniche emanate.

Con riferimento e nell’ambito della formazione del Piano ecografico, i Comuni assegnano a ciascuna area di circolazione una propria distinta denominazione nonché un numero civico progressivo a ciascun accesso ad essa appartenente secondo le direttive tecniche emanate dall’Istat e volte a rendere massima l’identificabilità dell’area di circolazione cui il nome si riferisce e dei numeri civici ad essa appartenenti.

Il successivo art. 4 specifica poi che l’Anncsu (“Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane”) costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali, fatta salva la normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute per i Comuni della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L’aggiornamento dell’archivio è di competenza dei Comuni, che si possono avvalere della Regione o della Provincia autonoma, quale intermediario infrastrutturale tra il livello centrale e locale, previa sottoscrizione di specifici accordi di servizio tra Regione, Istat, Agenzia delle Entrate e Comuni, per i servizi di cui all’art. 8, comma 2, in particolare per le Regioni che hanno implementato sistemi di interoperabilità tra Sistemi centrali e regionali in ambito catastale.

L’infrastruttura tecnologica dell’Anncsu – stando a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2 – dovrebbe essere pronta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del Dpcm..

Nei successivi 60 giorni ogni Comune deve comunicare il nominativo e i riferimenti del Responsabile preposto alla tenuta dello stradario e indirizzario comunale, abilitato alle funzionalità di inserimento e di modifica dei dati, utilizzando gli appositi servizi messi a disposizione nell’Anncsu.

Le modalità di conferimento dei dati all’Archivio saranno disciplinate dall’Istat, sentita l’Anci.

A regime poi, i Comuni aggiornano le informazioni contenute nell’Anncsu entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di costituzione di un’area di circolazione ovvero di variazione della specie, denominazione e numerazione civica di una o più aree di circolazione, secondo le modalità stabilite dall’Istat con istruzioni tecniche.