Servizi demografici: il Viminale fornisce chiarimenti sulle richieste di pubblicazioni di matrimoni concordatari da parte dei Cappellani militari

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi demografici, ha diffuso la Circolare Dait n. 31 del 12 aprile 2024, con oggetto “Richieste di pubblicazioni di matrimoni concordatari da parte dei Cappellani militari”

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi demografici, ha diffuso la Circolare Dait n. 31 del 12 aprile 2024, con oggetto “Richieste di pubblicazioni di matrimoni concordatari da parte dei Cappellani militari”.

La Circolare si è resa necessaria in seguito alla richiesta del Ministero della Difesa, Ordinariato Militare per l’Italia, il quale si è rivolto alla Direzione segnalando l’opposizione di diniego da parte degli Ufficiali dello Stato civile di alcuni Comuni alle richieste di pubblicazione di matrimoni concordatari avanzate dai Cappellani militari, adducendo quale motivazione del rifiuto che la competenza a formulare siffatte Istanze spetti al Parroco del luogo di residenza di almeno uno degli sposi. 

La Circolare sottolinea che all’Ordinariato militare per l’Italia è conferita dal Ministero dell’Interno la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e che, in virtù di questo, gode di attribuzioni estese in ambito nazionale, in quanto le Caserme delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare, o le Parrocchie dello stesso Ordinariato, sono dislocate sull’intero territorio italiano nonché caratterizzate da un’elevata mobilità dei militari che vi appartengono. Conseguentemente, le pratiche matrimoniali in regime concordatario assistite dai Cappellani militari per il personale su cui hanno competenza in ragione della sede di servizio seguono le procedure prescritte dalla normativa vigente e dalla disciplina concordataria al pari di tutte le Diocesi italiane. 

Al riguardo, la Direzione sottolinea che le disposizioni concordatarie e l’ordinamento italiano, oltre a quello canonico, equiparano giuridicamente il Cappellano militare al Parroco, riconoscendogli la medesima competenza di giurisdizione, altrimenti detta “competenza parrocchiale”, con riguardo al personale militare e ai loro familiari. 

Le richieste di pubblicazione di matrimonio concordatario, nel caso in cui i nubendi o uno di essi rientrino nell’ambito del personale militare appartenente a tale giurisdizione, devono quindi ritenersi accoglibili.