Servizi pubblici: la giurisdizione sulla controversia su una clausola penale tra Comune e Società affidataria è del Giudice ordinario

Nella Sentenza n. 114 del 12 gennaio 2015 del Tar Campania, i Giudici affermano che il rapporto intercorrente tra una Società affidataria della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, con l’Ente comunale va qualificato come appalto di servizio e non come concessione di pubblico servizio, come del resto confermato dal tenore dell’art. 30, comma 2, del Dl. n. 163/06. Questo rapporto ha fonte negoziale nella stipula di apposito contratto, per cui gli atti adottati dal Comune in materia non presentano carattere autoritativo quando si tratti di rilevazione di fatti costituenti omesso o inesatto adempimento delle prestazioni dovute dall’appaltatore, rispetto alla quale le parti sono poste su un piano paritetico e le rispettive posizioni giuridiche soggettive hanno natura di diritti soggettivi. Quindi, nel caso in esame, la controversia avente ad oggetto la valutazione di una clausola penale e avente funzione di strumento di commisurazione del danno derivante dall’inadempimento, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto inerente appunto ai diritti derivanti dal contratto.