Servizi pubblici locali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo di riordino

Servizi pubblici locali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo di riordino

di Nicolò F. Boscarini

Durante le festività natalizie è approdato in Gazzetta Ufficiale (G.U. del 30 dicembre 2022, n. 304) ed entrato in vigore il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina dei ‘servizi pubblici locali di rilevanza economica’”.

Si tratta del tanto atteso “Testo unico in materia di servizi pubblici locali”, la cui emanazione era già stata preannunciata nel 2016 nell’ambito della “Riforma Madia” (Legge n. 124/2015), rimasta inattuata sul punto.

Il testo odierno rappresenta un tassello importante della “Legge Concorrenza” approvata la scorsa estate su iniziativa del Governo Draghi (Legge 5 agosto 2022, n. 118) e si compone di 6 titoli e di 39 articoli.

Il Titolo I (artt. 1-4) definisce l’ambito di applicazione della disciplina e stabilisce i Principi generali cui deve rispondere l’istituzione, la regolazione e la gestione dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica”: Sussidiarietà, Proporzionalità, Concorrenza, Efficienza nella gestione, Efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, Sviluppo sostenibile, Qualità, Innovazione tecnologica, Adeguatezza della durata e Trasparenza, Centralità del cittadino e dell’utente.

Il Titolo II (artt. 5-9) prevede meccanismi di incentivazione delle aggregazioni a livello sovracomunale e introduce nell’assetto organizzativo degli Enti Locali nuove ipotesi di incompatibilità e inconferibilità, al fine di mantenere distinte le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo, e quelle di gestione dei servizi pubblici locali.

Il Titolo III (artt. 10-20) costituisce il cuore del testo normativo e si suddivide in 2 capi: il Capo I (artt. 10-13) disciplina l’istituzione dei servizi pubblici locali, mentre il Capo II (artt. 14-20) ne individua le forme di gestione.

Il Principio di Sussidiarietà orizzontale riveste un ruolo fondamentale nella genesi del servizio pubblico, giacché l’istituzione di un “servizio pubblico locale di rilevanza economica” deve essere preceduta da apposita istruttoria dell’Ente Locale, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle Imprese liberamente operanti nel mercato o da parte dei cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle Comunità locali.

L’intento perseguito dal Legislatore è di lasciare il maggior spazio possibile all’iniziativa economica privata, come traspare anche dalla disciplina delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, nella quale è accordata preferenza all’affidamento a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica rispetto al cosiddetto “in house providing”.

Quanto alle forme di gestione, il Decreto legislativo contempla:

a) l’affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, preferibilmente mediante il ricorso a concessioni di servizi piuttosto che ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’Operatore economico;

b) l’affidamento a Società mista pubblico-privata, mediante gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato e il contestuale affidamento del Servizio;

c) l’affidamento a Società “in house”, previa motivazione qualificata che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

d) la gestione in economia o mediante Aziende speciali, limitatamente a servizi diversi da quelli a rete.

Il Decreto stabilisce che nel passaggio da una gestione all’altra deve comunque essere assicurata la tutela occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente, anche mediante l’impiego di clausole sociali.

È inoltre fatta salva la possibilità di attivare rapporti di partenariato con Enti del “Terzo Settore” per la realizzazione di specifici Progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale, purché le risorse pubbliche stanziate a favore degli Enti del “Terzo Settore” siano limitate al rimborso dei costi.

Il Titolo IV (artt. 21-23) disciplina la gestione delle Reti, degli Impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del Servizio, prevedendo in particolare la facoltà di affidare la gestione degli assets patrimoniali separatamente dalla gestione del Servizio a condizione che venga garantito un accesso equo e non discriminatorio agli stessi a tutti i soggetti legittimati all’erogazione del Servizio.

Il Titolo V (artt. 24-31) regolamenta il rapporto di pubblico servizio intercorrente tra l’Ente affidante e il soggetto affidatario, con particolare attenzione ai contenuti del Contratto di servizio, alle tariffe, alla vigilanza e alla trasparenza della gestione.

Infine, il Titolo VI (artt. 32-39) contiene non secondarie disposizioni di coordinamento con le discipline di Settore in materia di “Trasporto pubblico locale”, “Servizio idrico” e “Gestione dei rifiuti urbani”, “Farmacie”, “Distribuzione di Energia elettrica e Gas naturale”, e “Impianti di trasporto a fune”. Nel complesso, non si può non apprezzare favorevolmente lo sforzo profuso dal Legislatore nel riordino di una congerie disorganica di norme e orientamenti giurisprudenziali in un unico testo normativo; tuttavia, solo la sua applicazione pratica potrà dimostrare se esso è effettivamente in grado di restituire razionalità all’intervento pubblico nell’Economia.


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