“Servizi Sociali”: estensione del diritto all’assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni ai soggiornanti di lungo periodo

L’Inps – Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito, con le Circolari 15 gennaio 2014, nn. 4 e 5, ha fornito chiarimenti e precisazioni in merito all’erogazione, da parte dei Comuni, degli assegni per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori ai soggiornanti di lungo periodo.

All’interno della Circolare n. 4, al fine di inquadrare correttamente la problematica, l’Istituto ha ripercorso la storia normativa che ha portato all’ampliamento della platea dei beneficiari delle sopra citate prestazioni. L’erogazione di questa peculiare tipologia di assegni per il nucleo è stata introdotta con l’art. 65 della Legge n. 448/98, e successivamente modificata a più riprese. Il beneficio spettava, prima delle modifiche introdotte dalla Legge n. 97/13, solamente nel caso in cui il richiedente fosse cittadino italiano o comunitario e residente nel territorio italiano nonché, con la modifica introdotta con la Circolare Inps n. 9/10, al titolare dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria.

La previgente condotta dell’Inps è stata confermata anche dall’Ordinanza Corte Costituzionale n. 196/13, con la quale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 65, della Legge n. 448/98, nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno Ce. per soggiornanti di lungo periodo.

La citata Legge n. 97/13 ha disposto l’estensione del beneficio ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

La domanda per l’ammissione al beneficio deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale il beneficio è richiesto, a condizione che il richiedente, a tale data, possegga i requisiti previsti dalla normativa.

A far data dal 2013, pertanto, la domanda per ottenere la prestazione in oggetto può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

I Comuni potranno conseguentemente accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1° luglio 2013, e procederanno altresì a riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1° luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1° luglio 2013.

Sulla base delle istruttorie dei Comuni, l’Inps erogherà le prestazioni in conformità ai dati risultanti dalle citate procedure.

All’interno della Circolare n. 5 l’Inps ha chiarito cosa deve intendersi per “familiari dei cittadini italiani e dell’Unione Europea” e per “familiari  dei lungosoggiornanti”.

La prima categoria è individuata dagli artt. 2, 19 e 23, del Dlgs. n. 30/07, e comprende:

  • il coniuge;
  • il partner che abbia contratto con il cittadino europeo un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner di cui al secondo punto;
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui al secondo punto.

Con riferimento alla seconda categoria citata precedentemente, ovvero i “familiari dei lungosoggiornanti”, l’Istituto ha riportato che si intendono quali familiari, “i cittadini di Paesi terzi che soggiornano nello Stato Membro interessato ai sensi della Direttiva Ce, n. 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare”. Il nostro ordinamento, all’art. 29, del Dlgs. n. 286/98 (“Testo unico sull’immigrazione”), individua i seguenti soggetti:

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

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