E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019 il Dl. 28 gennaio 2019, n. 4, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
L’ampiamente annunciato Provvedimento disciplina 2 misure che sono state al centro del dibattito pubblico degli ultimi mesi: il “Reddito di cittadinanza” (cui è dedicato il Capo I della norma), e la riforma pensionistica nota come “Quota 100” (cui è dedicato il Capo II).
Vediamo qui di seguito le principali novità di interesse per i Comuni.
Capo I – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
Art. 1 – Reddito di cittadinanza
L’art. 1 istituisce il “Reddito di cittadinanza” (“Rdc”) a decorrere dal mese di aprile 2019, definendolo “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.
Per i nuclei familiari composti solo da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, la misura assume la denominazione di “Pensione di cittadinanza” e prevede requisiti per l’accesso e procedure per la gestione dello stesso quasi identiche.
Art. 2 – Beneficiari
Per rientrare nel novero dei destinatari del “Reddito di cittadinanza”, occorre che i nuclei familiari posseggano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) cittadino italiano o di altro Paese Ue, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;
b) il nucleo familiare deve possedere un Isee inferiore ad Euro 9.360; un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini Isee e diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di Euro 30.000; un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini Isee, di massimo Euro 6.000, accresciuta di Euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di Euro 10.000, incrementato di ulteriori Euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo e di Euro 5.000 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità.
Altro requisito è rappresentato dal valore del reddito familiare, che deve essere inferiore ad una soglia di
Euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, che sintetizziamo nel prospetto a seguire.
Scala equivalenza (art. 2, comma 4)
Componente nucleo familiare |
Parametro |
Limite massimo |
Primo componente nucleo familiare | 1 |
2,1 |
Ulteriore componente del nucleo familiare maggiorenne | 0,4 | |
Ulteriore componente del nucleo familiare minorenne | 0,2 |
La predetta soglia è incrementata ad Euro 7.560 ai fini dell’accesso alla “Pensione di cittadinanza” e ad Euro 9.360 nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.
Ulteriori “paletti” riguardano il godimento di beni durevoli.
Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di:
– autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta;
– auto di cilindrata superiore a 1.600 cc o moto di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (è fatta eccezione per quelli per i quali è una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
– navi e imbarcazioni da diporto.
Sono inoltre esclusi i nuclei familiari che includano un disoccupato che risulti essersi dimesso volontariamente nei 12 mesi precedenti (a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa).
Il comma 6 specifica che il reddito familiare è determinato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Dpcm. n. 1592013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’Isee ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Sono da considerarsi irrilevanti ai fini del valore dei trattamenti assistenziali:
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi;
- le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di Tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute;
- le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- il c.d. “Bonus bebè”.
I trattamenti assistenziali in corso di godimento devono essere comunicati dagli Enti erogatori entro 15 giorni dal riconoscimento al “Sistema informativo unitario dei servizi sociali”.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 in commento, il “Reddito di cittadinanza” è compatibile con il godimento della Naspi, di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 22/2015.
Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’Isee.
Art. 3 – Beneficio economico
Il beneficio economico del “Reddito di cittadinanza” è dato da:
- una componente ad integrazione del reddito familiare fino a un massimo di Euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui sopra;
- una componente, destinata unicamente ai beneficiari che risiedano in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, fino ad un massimo di Euro 3.360 annui.
Quanto alla “Pensione di cittadinanza”, invece, si parla di:
- una componente ad integrazione del reddito familiare fino a un massimo di Euro 7.560 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui sopra;
- una componente, destinata unicamente ai beneficiari che risiedano in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, fino ad un massimo di Euro 1.800 annui.
In alternativa alle citate integrazioni destinate alle famiglie in affitto, il comma 3 prevede la possibilità di percepire un analogo contributo (fino a un massimo di Euro 1.800 annui) da destinarsi al pagamento del mutuo.
Il beneficio in ogni caso non può superare complessivamente Euro 9.360 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare.
Il limite minimo è di contro pari a Euro 480 all’anno.
Stando a quanto disposto dall’art. 3, comma 5 e seguenti, il “Reddito di cittadinanza” decorre dal mese successivo alla richiesta, viene riconosciuto per un massimo per 18 mesi a meno che non decadano le condizioni previste per beneficiarne, e può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo (condizione quest’ultima che non si applica invece alla “Pensione di cittadinanza”).
Più avanti, il comma 14 precisa che, in caso di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Ove l’interruzione fosse derivata dal maggior reddito determinato da una modificata condizione occupazionale e fosse decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio sarebbe invece da considerarsi equivalente alla prima.
Il comma 7 demanda ad un Dm. Lavoro e Mef di definire le modalità di erogazione del “Reddito di cittadinanza”.
Eventuali variazioni della condizione occupazionale dovranno essere comunicate all’Inps entro 30 giorni, pena la decadenza dal beneficio. In caso di assunzione di uno dei componenti del nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro concorrerà alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non sarà ordinariamente recepito nell’Isee per l’intera annualità.
Se invece uno o più membri di un nucleo familiare dovessero avviare un’attività d’impresa o lavoro autonomo, il reddito sarebbe individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività (da comunicarsi entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre).
A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del “Rdc” per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale.
Analogamente, devono essere notificate tempestivamente variazioni patrimoniali del nucleo familiare ecc.
Il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello dell’erogazione. Le quote del “Rdc” non spese e non prelevate (il limite per il prelievo è pari ad Euro 100), ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.
Le modalità operative con cui si effettuerà il monitoraggio sulle spese effettuate con la “Carta Rdc” saranno definite con Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
Art. 4 – “Patto per il lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale”
Il presente art. 4 dispone che l’erogazione del “Reddito di cittadinanza” sia subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un “Patto per il lavoro” ovvero di un “Patto per l’inclusione sociale”. Le suddette condizioni non concernono (oltre che i minorenni) alcune categorie di soggetti, individuate dal comma 2, come studenti regolarmente iscritti a un corso di studio o disabili.
Il richiedente, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai Centri per l’impiego oppure, a seconda delle caratteristiche dei membri del nucleo familiare, dai Servizi comunali competenti per il contrasto della povertà (commi 5 e 11). In base all’esito della suddetta valutazione preliminare, e a prescindere dalla sede in cui essa sia stata effettuata, i beneficiari sottoscrivono i citati “Patti”, che li vincolano ad obblighi, come la ricerca attiva del lavoro, l’orientamento lavorativo, la formazione o riqualificazione professionale, l’accettazione di almeno una delle 3 offerte di lavoro ricevute e la partecipazione a progetti di utilità sociale messi in campo dai Comuni.
Ai sensi del comma 9, un’offerta di lavoro è da ritenersi congrua:
- a) nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio, se rientra entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o se è raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; entro 250 chilometri se si tratta di seconda offerta e ovunque nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- b) decorsi 12 mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lett. d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- in caso di rinnovo del beneficio, è congrua qualsiasi offerta collocata nel territorio italiano anche ove si tratti della prima.
Condizioni leggermente diverse sono previste per i nuclei familiari in cui siano presenti disabili, verificando comunque quando detto alla lett. d).
Il comma 15 prevede che, “in coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l’impiego ovvero presso i servizi dei Comuni”, il beneficiario del “Rdc” sia tenuto a partecipare a rendersi disponibile a prendere parte a Progetti attivati dai Comuni utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore ad 8 ore settimanali.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Dl. n. 4/2019, i Comuni sono chiamati a fissare le procedure amministrative utili per l’istituzione dei Progetti ed a comunicarne le caratteristiche tramite una apposita Sezione della Piattaforma dedicata al Programma del “Rdc” del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 6).
L’avvenuto assolvimento degli obblighi che gravano in capo ai beneficiari sarà attestato dai Comuni tramite l’aggiornamento della Piattaforma dedicata.
Art. 5 – Richiesta, riconoscimento, ed erogazione del beneficio
Il “Rdc” può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, sulla base del Modulo di domanda e del Modello di comunicazione dei redditi in caso di variazione, predisposti con apposito Provvedimento dell’Inps entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Provvedimento in esame:
– presso gli Uffici postali abilitati, cui è affidata la gestione del Servizio integrato delle Carte acquisti;
– mediante modalità telematiche;
– presso i Centri di assistenza fiscale (previo convenzionamento con l’Inps).
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’Inps verifica, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l’accesso al “Rdc” sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle Amministrazioni collegate.
A tal fine, l’Inps è chiamato ad acquisire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le informazioni necessarie dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre P.A. (ivi compresi gli Enti Locali) detentrici dei dati.
Nelle more del completamento della “Anagrafe nazionale della popolazione residente”, sarà compito dei Comuni verificare i requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), e comunicare l’esito all’Inps tramite la Piattaforma ad hoc.
Art. 6 – Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei “Patti”
Il presente art. 6 dispone l’istituzione di 2 Piattaforme digitali, rispettivamente presso l’Anpal e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei “Patti per il lavoro” e dei “Patti per l’inclusione sociale”, connessi al “Reddito di cittadinanza”, e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del medesimo istituto del “Rdc”. Le Piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni, sia tra le P.A. centrali e i Servizi territoriali, sia, nell’ambito di questi ultimi, tra i Servizi per il lavoro e i Servizi sociali.
In particolare, le Piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:
- a) comunicazione da parte dei Servizi competenti dei Comuni ai Centri per l’impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall’art. 4, comma 12, la sottoscrizione dei “Patti”;
- b) condivisione tra i Comuni e i Centri per l’impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell’art. 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del “Rdc” coinvolti;
- c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei Centri per l’impiego, i Servizi sociali e gli altri Servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei “Patti per l’inclusione sociale”;
- d) condivisione delle informazioni sui “Patti” già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del Centro per l’impiego ovvero del Servizio sociale originariamente non incluso nei “Patti” medesimi.
Ai sensi del comma 6, i Centri per l’impiego e i Comuni segnalano alle Piattaforme dedicate l’EElenco dei beneficiari per cui sia stata osservata “qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio”.
Art. 7 – Sanzioni
Il presente art. 7 stabilisce le cause di decadenza dal “Reddito di cittadinanza”, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte delle P.A. Più nel dettaglio, il comma 15 dispone che i Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini Isee con quelle disponibili presso gli Uffici anagrafici, quelle raccolte dai Servizi sociali e con ogni altra informazione utile all’individuazione di omissioni nelle dichiarazioni o di dichiarazioni mendaci.
Art. 12 – Disposizioni finanziarie per l’attuazione del Programma del “Rdc”
Per l’attuazione delle misure in commento nonché l’erogazione del “Reddito di inclusione”, ai sensi dell’art. 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di Euro 5.894 milioni nel 2019, di Euro 7.131 milioni nel 2020, di Euro 7.355 milioni nel 2021 e di Euro 7.210 milioni annui a decorrere dal 2022.
Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali
A decorrere dal 1° marzo 2019, il “Reddito di inclusione” non può più essere richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non sarà più riconosciuto, né rinnovato.
Capo II – Trattamento di pensione anticipata “quota 100” e altre disposizioni pensionistiche
Il Capo II introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta “Quota 100”).
Tale opportunità è offerta ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati – con esclusione di quelli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti diversi dall’Inps (quindi, di fatto, da soggetti di diritto privato) – nonché in favore degli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell’Inps24.
Per la pensione anticipata in oggetto vengono stabilite norme specifiche sui termini di decorrenza del trattamento (commi 2, 4, 5, 6 e 7) e sulle limitazioni della possibilità di cumulo con redditi da lavoro (comma 3). Le fattispecie di esclusione dall’istituto in esame sono fissate dai commi 9 e 10.
“Quota 100” – introdotto come accennato in via sperimentale per un triennio – costituisce una nuova fattispecie di conseguimento del trattamento pensionistico, in alternativa alla pensione di vecchiaia (per la quale, attualmente, trova applicazione, secondo la disciplina generale, un requisito anagrafico di 67 anni) ed alle ipotesi già vigenti per le quali l’ordinamento riconosca il diritto alla pensione anticipata (riguardo ad alcune di tali ipotesi, cfr. sub i successivi artt. 15, 16 e 17).
Per maggiori dettagli relativi ai riflessi della riforma in commento sui lavoratori del Settore pubblico, rimandiamo a un Approfondimento che sarà pubblicato prossimamente su queste pagine.
di Veronica Potenza