Servizio postale universale: Corte di Giustizia chiamata ad esprimersi sulla revisione della disciplina

Con l’Ordinanza n. 4882 del 29 aprile 2016, il Tar Lazio si è pronunciato in merito al ricorso contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Poste Italiane Spa, proposto da 41 Comuni e dall’Anci, per ottenere l’annullamento di una Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la quale la stessa ha approvato il provvedimento relativo all’autorizzazione all’attuazione di un modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel “servizio universale”, unitamente a tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e, in particolare, alla Delibera.
I Comuni e l’Associazione ricorrenti hanno posto l’accento sui possibili effetti economico-sociali e culturali negativi della rarefazione del Servizio postale in aree del Paese già sotto-popolate e spesso tendenzialmente marginali sotto il profilo economico.
I Giudici affermano che, ai fini della decisione del ricorso, sia necessario adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del Tfue al fine di conoscere se, alla stregua di una corretta interpretazione della Direttiva 1997/67/Ce, siano con essa compatibili l’art. 3, comma 7, Dlgs. n. 261/99 e l’art. 1, comma 276, della Legge n. 194/14, sotto il seguente profilo:
a) la Direttiva n. 97/67/Ce, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei Servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, sancisce l’obbligo degli Stati membri di assicurare la fornitura del “servizio postale universale”, ed in tale ambito prevede che la raccolta degli invii postali e loro distribuzione al domicilio del destinatario debbano essere garantite “come minimo 5 giorni lavorativi a settimana”;
b) la stessa Direttiva comunitaria ammette possibili deroghe, da parte delle Autorità nazionali di regolazione, solo in presenza di “circostanze o condizioni geografiche eccezionali”;
c) la legislazione nazionale italiana impone, viceversa, all’Autorità nazionale di regolazione, di accordare la predetta deroga, entro termini temporali certi, ogni volta in cui il gestore del servizio lo chieda, individuando la “presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq.”, anche qualora le predette situazioni siano di natura non eccezionale e riguardino un’ampia parte della popolazione nazionale;
d) si pone quindi il problema se, alla stregua di una corretta interpretazione delle predette norme comunitarie, siano con esse compatibili le predette disposizioni della legge nazionale italiana, in quanto:
1) impongono all’Agcom, ovvero all’Autorità nazionale italiana di regolazione, di deliberare in senso favorevole alla deroga ogni volta in cui sussistano i “fattori, strutturali o geografici” allegati dal gestore del servizio, purché riferiti a condizioni di scarsa densità abitativa, condizioni quindi non eccezionali ma ordinarie;
2) il carattere ordinario e non eccezionale delle condizioni per la deroga è ora confermato dalla “Legge di stabilità 2015”, che ha ampliato l’ambito massimo di estensione della possibile deroga a un quarto della popolazione nazionale;
3) l’Autorità di regolazione nazionale ha infatti chiarito in giudizio che le medesime condizioni sono riferite, non alla difficoltà di raggiungere 1 utente ogni 4, bensì ai costi di fornitura dell’intero servizio e, in particolare, ai costi della rete di recapito (prestazione del portalettere) in base ad un criterio, non di costo del raggiungimento del singolo utente, bensì di costo-opportunità della fornitura del servizio alla luce della riduzione delle risorse destinate al finanziamento dei costi del “servizio universale” prevista dalla medesima “Legge di stabilità 2015”;
4) in particolare, la medesima Autorità ha scritto in giudizio che il fine è quello di consentire la contemporanea prestazione di un unico portalettere, dipendente full-time di Poste Spa, ovvero del gestore del servizio, in 2 Comuni limitrofi che servirà “a giorni alterni”, risultando confermata, in tal modo, la logica esclusivamente finanziaria della misura;
5) pertanto, le disposizioni di legge nazionale in esame rendono nota una problematica compatibilità con la Direttiva n. 97/67/Ce per la parte in cui disciplinano la possibilità di deroga in parola a fini di riduzione dei dipendenti e quindi della spesa di Poste Spa, prescindendo dalla sussistenza, invece richiesta dalla medesima Direttiva n. 97/67/CE , di “circostanze o condizioni geografiche eccezionali” che rendano particolarmente difficoltoso o costoso il raggiungimento degli utenti;
6) in tal modo, tuttavia, le medesime disposizioni della legge nazionale italiana sembrano limitare la discrezionalità invece riconosciuta dal diritto europeo alle Autorità nazionali di regolazione ai fini della valutazione della eccezionalità delle predette condizioni e della loro idoneità a consentire di derogare agli obblighi posti agli Stati membri a garanzia dei diritti degli utenti del “servizio postale universale”.
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