Nella Sentenza n. 5305 del 27 ottobre 2014 del Consiglio di Stato, una Srl proponeva ricorso, assumendo l’illegittimità di una Ordinanza del Sindaco di un Comune di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di una località. I Giudici rilevano che la nozione di pubblico servizio individua la prestazione resa alla generalità da parte di un soggetto, anche privato, che sia inserito nel sistema dei pubblici poteri o sia a questi collegato e che sia sottoposto ad un regime giuridico derogatorio dal diritto comune. Nella fattispecie in esame, il carattere temporaneo e contingente dell’attività, e la circostanza che la stessa sia dovuta quale conseguenza di una condotta vietata dall’ordinamento, non consente di ricondurre l’oggetto del provvedimento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nell’ambito del servizio pubblico. Infatti, in base alla vigente legislazione, non può essere qualificata come servizio pubblico l’attività di un privato, dovuta per legge a seguito della commissione di un suo illecito. In tal caso, l’attività non è rivolta al pubblico, né può essere qualificata come imprenditoriale. Nella fattispecie, l’obbligo in esame invece sorge immediatamente in capo al privato, quale conseguenza della sua condotta illecita, e solo eventualmente è previsto che l’Amministrazione effettui le opere in via sostitutiva.