“Servizio raccolta rifiuti”: il Comune deve perseguire contenimento della spesa e erogazione di prestazioni soddisfacenti per la collettività

Nella Delibera n. 1 del 7 gennaio 2015 della Corte dei conti Toscana, un Comune toscano, in qualità di partecipante (con altri Enti Locali) ad una Spa cui è affidato, secondo il modello gestorio del cosiddetto “in house”, il trattamento dei rifiuti urbani, pone alcune questioni attinenti alla spesa per il personale della Società. Nello specifico, viene richiesta l’interpretazione sotto un duplice profilo della disposizione di cui all’art. 4, comma 12-bis, del Dl. n. 66/14, convertito dalla Legge n. 89/14. La Sezione osserva che tale norma, nell’introdurre il principio di riduzione dei costi del personale, ne esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l’autonomia dell’Ente nel dettagliarle con proprio atto di indirizzo.

Segnatamente, la disposizione indica la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali, verosimilmente riducendo l’incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall’altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni. A ciò si aggiunga che, a parte le deroghe tassativamente elencate nel medesimo articolo, il Legislatore prevede la facoltà per l’Ente di prendere in considerazione anche il settore di operatività delle varie Società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l’Ente Locale è posto in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo. Nella fattispecie, la raccolta rifiuti rientra certamente nel novero delle attività essenziali dell’Ente poiché indirizzata a garantire l’igiene e la sanità pubblica. La peculiarità del Servizio, con i suoi risvolti di utilità, è dunque tale da poter essere opportunamente considerata dall’Ente richiedente in relazione all’inciso, tenendo conto del Settore in cui ciascun soggetto opera, di cui all’art. 4, comma 12-bis, del Dl. n. 66/14. Infatti, se è vero che il principio guida che l’Ente deve perseguire è quello della riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l’ambito di operatività in cui le singole Società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati. In tale ottica il Comune, nell’autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere-dovere di contemperare l’esigenza di contenimento della spesa con l’erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività. Pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei menzionati vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del Comune che, in qualità di socio dell’Organismo affidatario “in house”, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio.

Delibera n. 1 del 7 gennaio 2015 della Corte dei conti Toscana