Con il Parere n. 34 del 2 settembre 2014, l’Anac affronta una questione concernente la legittimità della lex specialis di gara predisposta da un Comune per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, nella parte in cui richiede la disponibilità di un centro di cottura ubicato ad una distanza tale da consentire un tempo di consegna pasti non superiore a 30 minuti. L’Anac osserva chetale impegno imposto agli offerenti non appare né contraddittorio né illogico, in quanto finalizzato a garantire la qualità del servizio da erogare, in relazione ai tempi di consegna dei pasti alle 23 scuole destinatarie del servizio stesso, alcune delle quali decentrate rispetto al Capoluogo. Né la clausola appare lesiva della concorrenza, avuto riguardo ai destinatari del servizio. Infine, l’Anac rileva che la clausola di cui all’art. 9 del capitolato speciale di appalto, relativa all’uso di contenitori isotermici, non risulta in contrasto con le descritte esigenze, ma, anzi, si pone in linea con esse in quanto, essendo tesa a garantire la qualità del prodotto, appare coerente con la finalità perseguita dalla Stazione appaltante. Infatti, detti contenitori mantenendo la temperatura fino a 60 minuti, consentono il recapito del prodotto 30 minuti prima dell’inizio del servizio e, in caso di doppio turno di refezione, consente agli alunni del secondo turno la fruizione di pasti mantenuti a temperatura ottimale.