Sforamento dal Patto di stabilità: la riduzione delle indennità degli Amministratori si applica anche se subentra una nuova Giunta

Nella Delibera n. 70 del 7 novembre 2014 della Corte dei conti Sardegna, il Sindaco di un Comune chiede un parere in merito alla corretta interpretazione da attribuire all’art.31, comma 26, della Legge n.183/11, disciplinante le sanzioni da applicare per l’ipotesi di certificazione del mancato rispetto del Patto di stabilità nell’esercizio precedente a quello della certificazione. Dopo aver premesso che il Responsabile del Servizio finanziario del Comune in questione ha certificato il mancato rispetto del Patto di stabilità nell’esercizio 2013, inviando la relativa comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato in data 31 marzo 2014, il Sindaco ha richiesto la corretta interpretazione della previsione di cui all’art. 31, comma 26, lett. e), nella parte in cui prevede che nell’anno successivo all’inadempimento del Patto di stabilità l’Ente “è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’art. 82 del citato testo unico di cui al Dlgs. n. 267/00 e successive modificazioni, con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010”. La Sezione afferma che alla luce del tenore testuale dell’art. 31, comma 26, della Legge 183/11 ed in considerazione della sua collocazione sistematica, la prevista riduzione del 30% dell’indennità di carica costituisca sanzione di carattere contabile operante in via generale per l’ipotesi di mancato rispetto del Patto di stabilità ed in quanto tale tendente al riequilibrio del bilancio dell’Ente inadempiente, al pari della altre misure previste dalla medesima disposizione dell’art.31, comma 26 citato. Pertanto la misura trova applicazione nei confronti degli Amministratori in carica nell’anno successivo al mancato rispetto del Patto di stabilità, anche se subentranti a seguito di procedimento elettorale, per le ragioni già ampiamente chiarite dalla Deliberazione n. 33/14 della Corte dei conti Lombardia. Dunque con riferimento alle modalità di conteggio della riduzione, la Sezione osserva che il tenore testuale della disposizione “…30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010” comporta che non si possa far riferimento all’ammontare astrattamente spettante a tale data, ma piuttosto all’indennità effettivamente erogata, come (appunto) risultante a seguito dei diversi interventi normativi che ne hanno, nel corso del tempo, ridotto l’ammontare.