Sulla G.U. n. 281 del 1° dicembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 21 ottobre 2022 del Ministero dell’Interno, recante “Modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 35-quinquies, comma 1, del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, per l’anno 2022”.
Il Decreto definisce le modalità di presentazione da parte dei Comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 35-quinquies, comma 1, del Dl. n. 113/2018, finalizzate a potenziare gli Interventi in materia di Sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), del Dl. n. 14/2017.
Possono far richiesta di accesso al finanziamento i Comuni, le Unioni di Comuni e le Associazioni di Comuni:
- che hanno sottoscritto i Patti che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di Sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;
- che non hanno beneficiato del finanziamento nelle 3 procedure precedenti a quella prevista dal presente Decreto;
- i cui progetti sono stati approvati in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica;
- che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, e che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei Sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli Interventi.
Non è ammesso il finanziamento dei Progetti per i quali l’importo richiesto a valere sulle risorse statali superi i Euro 250.000 o per i finanziamenti finalizzati alla sostituzione o manutenzione di Sistemi di videosorveglianza già realizzati.
Le richieste degli Enti devono essere presentate alla Prefettura-Utg territorialmente competente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Devono essere redatte sul modello di cui all’Allegato “A” al presente Decreto ed essere corredate da:
- copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione;
- dichiarazione attestante che l’Intervento è già inserito, ovvero sarà inserito, nel “Piano triennale delle opere pubbliche” approvato;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento;
L’importo delle spese tecniche ammissibili non può essere superiore al 15% dell’importo che sarà posto a base d’asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:
- progettazione in tutte le sue fasi;
- direzione lavori/direzione dell’esecuzione del contratto;
- regolare esecuzione/collaudo;
- coordinamento della sicurezza;
- qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali.
La graduatoria definitiva delle richieste pervenute sarà pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno, nella Sezione Amministrazione trasparente.
A seguito della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’Appalto, sarà erogato il finanziamento con le seguenti modalità:
- il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;
- il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all’avvio dell’esecuzione;
- il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;
- il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità.
Per tutti gli ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il testo integrale del Decreto 21 ottobre 2022 del Ministero dell’Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale.